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PUBBLICITA' SANITARIA

Televendite vietate: le competenze degli Ordini e dell'AGCOM

Televendite vietate: le competenze degli Ordini e dell'AGCOM
Dal 1 gennaio di quest'anno, l'Agenzia delle Comunicazioni ha potestà di intervento sulla pubblicità sanitaria dei professionisti. Con quali poteri?

Dalla "concorrenza" alla "comunicazione". Da quest'anno, la pubblicità sanitaria- nei casi previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (commi n. 525 e 536) - rientra nella competenza della AGCOM, l'Autorità Garante per le Comunicazioni. La novità - che aveva suscitato le "obiezioni" dell'Antitrust (AGCM)- adesso solleva dubbi di competenza anche presso gli Ordini, Fnovi in primis.

Competenza sulle violazioni- Dal 1 gennaio, le "comunicazioni informative" dei singoli professionisti sanitari e delle strutture sanitarie private possono contenere "unicamente informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo". In caso di violazione, sono gli Ordini  a procedere in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle societa' iscritti -e a segnalare la medesima violazione all'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni "ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza".
Quali provvedimenti? Quali sanzioni?

La risposta dell'AGCOM- Rispondendo alla Fnovi, l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha confermato la competenza degli Ordini (“in caso di violazione di tali disposizioni, sono gli Ordini professionali sanitari territoriali a procedere “in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società”). Quanto alla segnalazione che gli Ordini inviano all'AGCOM,"si riferisce solo all’ipotesi in cui tali violazioni riguardino il divieto di televendite di cure mediche”.

Le violazioni di competenza dell’Autorità- scrive l'AGCOM-  riguardano esclusivamente il disposto dell’articolo 37, comma 8, del D.lgs n. 177/2005 (Interruzioni pubblicitarie) che reca il divieto di televendite di cure mediche". La norma attribuisce all'Autorità il compito di stabilire le trasmissioni che non possono subire interruzioni pubblicitarie. Quanto alle sanzioni, la Legge di Bilancio 2019- spiega l'AGCOM-  "non attribuisce alcun nuovo potere sanzionatorio all’Autorità, perché non innova la disciplina in materia di pubblicità sanitaria", nè ha modificato "il potere disciplinare degli Ordini e del Ministro per la Salute”.
Al ricorrere quindi di “televendite di cure mediche” saranno quindi utilizzabili le procedure già operanti per denunciare violazioni della normativa di settore eventualmente commesse da operatori di telecomunicazioni e di pay-tv.

Sulla risposta data dall'AGCOM a Fnovi, interviene il presidente CAO Raffaele Iandolo, che al notiziario Odontoaitria33, ha dichiarato. “Siamo in una fase transitoria –dice- per fare diventare pienamente operativi i poteri affidati dal legislatore all’AGCOM servirà probabilmente una norma attuativa che ridisegni i poteri anche in tema di informazione sanitaria”.

La pubblicità sanitaria diventa "comunicazione informativa"