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DIREZIONE ISPETTIVA

Sicurezza sul lavoro: il MinLavoro aumenta le sanzioni

Sicurezza sul lavoro: il MinLavoro aumenta le sanzioni
Sanzioni più pesanti per le violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il Ministero del Lavoro le rivaluta fino al 9,6% di aumento.
Il Ministero del Lavoro ha comunicato la rivalutazione, nella misura del 9,6%, delle sanzioni previste da norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legge 76/2013 (Decreto Lavoro) è infatti intervenuto sul decreto legislativo 81/2008 (cosiddetto Testo Unico) per quanto attiene alle contravvenzioni e alle sanzioni amministrative pecuniarie.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha precisato che, in sede di prima applicazione, l'incremento si riferisce a violazioni commesse a decorre dall'1 luglio 2013 Salvo successive modifiche in sede di conversione del decreto legge, il risultato finale della sanzione non va arrotondato.

In virtù della modifica, le sanzioni saranno rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.Il rincaro, almeno in parte, servirà a sostenere un nuovo investimento pubblico.

I nuovi fondi, per metà saranno destinati al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle direzioni territoriali del ministero del Welfare.


Ecco come viene riformulato, per effetto del Decreto Lavoro, il  comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto 81/2008.

" Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
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