PUBBLICITA' SANITARIA, LIBERALIZZATE ANCHE LE SOCIETA’
Il decreto Bersani sdogana di fatto la pubblicità delle società di professionisti. Infatti, l'Ordine non può sindacare sulla propaganda informativa fatta sulle attività professionali svolte in forma societaria. Impedirla sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza. Lo dice una sentenza del TAR Emilia Romagna. Il decreto Bersani sdogana di fatto la pubblicità delle società di professionisti. Infatti, l'Ordine non può sindacare sulla propaganda informativa fatta sulle attività professionali svolte in forma societaria. L'interpretazione estensiva della riforma classe 2006, arriva dal Tar dell'Emilia Romagna che, con una sentenza depositata ieri, ha accolto il ricorso di una società di medici la cui pubblicità era stata censurata dall'Ordine.
Poichè l'art. 2, lettera b) del decreto Bersani ha abrogato, - motivano i giudici - dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine, sono state abrogate quelle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa tra cui anche la legge L. n. 175 del 1992 che in precedenza disciplinava la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie".
In poche parole, all'Ordine professionale "residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità, non contestata nel provvedimento impugnato, al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito. Inoltre non è legittima la differenziazione, sotto il profilo della pubblicità, tra l'attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell'Ordine dei Medici".
Tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e non è prevista dal D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, e sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicata (fonte: cassazione.net).