Dal 1 gennaio 2010 l'obbligo di fornire informazioni sulla catena alimentare (ICA) riguarda anche i bovini e gli ovicaprini. Fra le informazioni richieste anche il nominativo del veterinario d'azienda che assiste di norma l'allevamento di provenienza. Lo prevedono i Regolamenti europei.
Il Regolamento CE n. 853/2004 prevede l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati.
Dal 1 gennaio 2010 l'obbligo riguarda anche i bovini e gli ovini, in base ad una graduale attuazione delle ICA riguardanti gli animali destinati alla macellazione.
• settore avicolo: dal 01-01- 2006;
• settore suinicolo: dal 01-01-2008;
• settore equino e del bovino limitatamente alla categoria dei vitelli (bovini di età non superiore a otto mesi): dal 01-01-2009;
• per tutti gli altri settori (bovino ed ovicaprino) : dal 01-01-2010.
Gli operatori del settore della produzione zootecnica e della macellazione e le autorità competenti sui controlli ufficiali sono tenuti a garantire per effetto, rispettivamente, dei Regolamenti CE n. 853/2004 e n. 854/2004, le informazioni pertinenti la sicurezza alimentare.
Secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono richiedere alle aziende di allevamento fornitrici e ricevere, prima o in contemporanea all'arrivo al macello degli animali, pertinenti informazioni in materia di sicurezza alimentare riguardanti in particolare:
- lo stato sanitario dell'azienda di provenienza o lo stato sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali;
- le condizioni di salute degli animali;
- i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti ed i tempi di sospensione;
- la presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni;
- i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica, di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati al fine di diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;
- informazioni relative alle ispezioni ante e post mortem sugli animali della stessa azienda di provenienza, comprese, in particolare, le relazioni del veterinario ufficiale;
- i dati relativi alle produzioni zootecniche, quando ciò potrebbe indicare la presenza di una malattia;
- il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza.
Qualora giungano al macello animali non accompagnati da informazioni sulla catena alimentare o se tali informazioni non siano plausibili o prospettino un problema di ordine sanitario, l'operatore del macello deve darne immediata notifica al veterinario ufficiale.