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RIFORMA DEL CODICE PENALE

Reati contro gli animali, approvata la nuova legge

Reati contro gli animali, approvata la nuova legge
Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl 1308. Cambia l’approccio del Codice Penale ai reati contro gli animali: il bene da tutelare non sarà più il "sentimento" umano "per" gli animali, ma l’essere senziente in quanto tale. Per il relatore della nuova legge, il senatore Manfredi Potenti (Lega), nella modifica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale c'è "la filosofia di tutto il testo”.

Dal sentimento umano agli animali- Nel disegno di legge 1308 – spiega il relatore Manfredi Potenti- c’è “l'intenzione di dedicare il contesto degli articoli del titolo IX-bis direttamente agli animali, e non più al sentimento che l'uomo prova per gli animali”. Di conseguenza, “gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle nostre norme”.

Spettacoli e maltrattamenti- L’articolo 544-quater del codice penale punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Commettere questo reato comporterà un inasprimento della pena pecuniaria che sarà determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro.

Combattimenti tra animali, addestramento e scommesse. La nuova legge interviene sull’articolo 544-quinquies e inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro, estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette. Una ipotesi autonoma di reato è prevista per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c'è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Antimafia- A coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia.

Coinvolgimento di minori e diffusione di immagini- Il concorso nell'attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra. Questa previsione- ha spiegato il relatore- è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, “anche in questo l'inasprimento della pena consegue a un maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti”. Altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità di questi contenuti, interdicendone l'attività di riproduzione. Questa disposizione è diretta a evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della nostra comunità.
Si introduce nel titolo IX-bis del libro II l'articolo 544-septies un'aggravante a effetto comune: pena aumentata fino a un terzo per i delitti di cui all'articolo 544-bis (Uccisione degli animali), 544-ter (Maltrattamento), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (Divieto di combattimenti), 638 (Uccisione o danneggiamento) qualora ricorra una delle seguenti circostanze: aver commesso il fatto in presenza di minori, aver commesso il fatto nei confronti di più animali, la diffusione fatta attraverso strumenti informatici o telematici.

Uccisione di animali- L'articolo 544-bis puniva con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. La nuova legge innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, si prevede un aumento sensibile della pena, che sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

Maltrattamento animale- Dell’articolo 544-ter viene modificato il primo comma, al fine di innalzare la pena della reclusione, attualmente da tre a diciotto mesi, o della multa, attualmente da 5.000 a 30.000 euro, prevedendo una pena da sei mesi a due anni e non alternativamente, come nella norma attuale, alla pena della multa, la cui misura è rimasta invariata.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui - Riformulato l'articolo 638 del codice penale. Nella nuova formulazione l'articolo 638 consta di un unico comma, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria. Il comma 4 modifica all'articolo 727 del codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l'importo minimo dell'ammenda, che può essere comminata dagli attuali 1.000 a 5.000 euro. Rimane inalterato l'importo massimo, pari a 10.000 euro.

Sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. L'articolo 6 del disegno di legge apporta alcune modifiche al codice di procedura penale. Il nuovo articolo 260-bis prevede che l'affidamento di animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.
Divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali – Un comma aggiunto all'articolo 544-sexies del codice penale introduce il divieto- nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva- di abbattere o alienare a terzi gli animali. Il divieto vige anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. Fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene posto a carico dell'indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'accertamento per uno dei reati del titolo IX-bis.

Responsabilità amministrativa - Si introduce un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In caso di condanna dell'ente si applicano anche le sanzioni interdittive previste dal n. 231.

Leggi speciali- Restano ferme l’eccezione dei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali.

Animali da compagnia: traffici, catena e identificazione- Si modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia. In materia di traffico illecito di animali da compagnia si prevede un inasprimento della cornice sanzionatoria. Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia. Inasprite anche le sanzioni amministrative accessorie.
Si vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
Sono previste sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

Coordinamento della polizia giudiziaria - Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali, si prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia.

Uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. Si interviene sul primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale. In particolare, si inasprisce la cornice sanzionatoria, prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro. Si interviene anche sull'articolo 733-bis del codice penale relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni. Si prevedono, infatti, l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.
Infine si introduce il divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus.

ANMVI: legge equilibrata, tutela non è solo repressione


Ddl 1308- Brambilla e altri
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Titolo breve: Reati contro gli animali
Resoconto Aula del Senato