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CASSAZIONE: SENZA IRAP I CONVENZIONATI

CASSAZIONE: SENZA IRAP I CONVENZIONATI
La Cassazione ha riconosciuto che i medici che svolgono attività professionale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non sono soggetti ad IRAP. La motivazione è riferita alla constatazione che il medico nello studio professionale non esprime un'autonoma organizzazione.

I medici che svolgono attività professionale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sono esenti dall'IRAP. Lo ha finalmente definito la Corte di Cassazione con la sentenza n.29176 depositata lo scorso 9 settembre.

La motivazione della sentenza evidenzia che l'esenzione deriva dal fatto, del resto già acquisito in molte altre decisioni della Cassazione, che i medici in convenzione nel loro studio professionale non esprimono un' autonoma organizzazione, non impiegando beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione e non si avvalgono di lavoro altrui salvo occasionalmente.


La sentenza pone fini ed un'annosa diatriba con la Agenzia dell'Entrate che continua a sostenere posizioni ormai indifendibili. Infatti gli uffici delle imposte hanno continuato a sostenere che i medici convenzionati, essendo liberi professionisti muniti di partita IVA, oltre ad essere assoggettati all'IRPEF dovessero versare anche l'imposta sulle attività produttive che colpisce sia le attività imprenditoriali sia quelle professionali, trascurando però che queste ultime lo possono essere solo quando viene espressa un'autonoma organizzazione. Anche questa sentenza potrà essere utile per la definizione di molte situazioni impositive anche nel settore veterinario.