La circolare del 13 giugno 2008 non è riuscita a fare chiarezza sulle caratteristiche che deve avere un professionista per essere escluso dall'IRAP. In attesa di un chiarimento definitivo del Ministro Tremonti si può arrivare a qualche conclusione.
Il problema dell'IRAP è che a distanza di anni nessuno ha ancora definito in modo chiaro quali siano le condizioni in presenza delle quali si può ritenere che esista un'autonoma organizzazione e quindi applicazione dell'imposta.
Da quando nel 2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'IRAP poteva essere applicata solo a chi svolgeva un'attività con autonoma organizzazione, è accaduto di tutto ( sentenze delle Commissioni Tributarie, della Cassazione, della Corte Europea, Circolari del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate, ecc.) senza che si arrivasse a definire l'autonoma organizzazione. L'unica cosa che tutti si aspettavano, un intervento diretto del Ministero, non è mai arrivata e quindi si continua a restare nella totale confusione. Anche l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate ( n. 45/E, 13 giugno 2008) non è servita a molto lasciando aperto un contenzioso sempre più ampio con i professionisti.
Dobbiamo però ammettere che una certezza è arrivata da questa circolare: i contribuenti professionisti che hanno aderito ai minimi sono esenti dall'IRAP ed anche chi rispetta le caratteristiche previste per i minimi, pur non avendovi aderito, può essere escluso dall'imposta. Quali sono quindi le condizioni che escludono certamente un professionista dall'IRAP?
1) compensi annui inferiori ai 30.000 euro,
2) nessuna cessione all'esportazioni,
3) nessuna spesa per prestazioni di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate anche a progetto o associati in partecipazione di solo lavoro,
4) acquisti di beni strumentali anche a seguito di contratti di locazione finanziaria e non, inferiore a 15mila euro nel triennio precedente.
Gli uffici del Fisco potranno controllare questi elementi da: quadro RE del modello Unico, allegato studi di settore di Unico, informazioni dell'anagrafe tributaria, registri beni ammortizzabili o, in assenza, dai registri contabili degli acquisti.
Non è chiaro se queste condizioni escludano dall'IRAP anche chi non rispetta il punto principale per l'adesione ai minimi, quello del limite di 30mila euro di compensi, in quanto, in realtà, la somma dei compensi percepiti non ha alcun rapporto diretto con l'autonoma organizzazione. Su questo punto si attendono nuove delucidazioni, ma intanto sono sempre di più i professionisti che ricorrono alle Commissioni tributarie per avere il rimborso dell'imposta versata.