Il proprietario deve rispettare il regolamento comunale e portare il cane al parco con guinzaglio e museruola. La giustificazione addotta dal proprietario di una patologia cardiaca dell'animale non convince la Corte di Cassazione.
La Cassazione (Sentenza n. 14075/2008) è tornata ad esprimersi in tema di rapporto uomo-animale e ha respinto il ricorso di un proprietario che aveva violato il Regolamento comunale di Bologna lasciando il cane libero nel parco cittadino senza guinzaglio e museruola.
La Cassazione ha confermato il giudizio del Giudice di Pace, "ritenuto che la finalità della norma sia quella di garantire la sicurezza degli altri frequentatori del luogo pubblico, sicurezza che è messa a repentaglio dallo stato di libero movimento di chi gode un cane non controllato con guinzaglio o non frenato da museruola o altro accorgimento che possa prevenire suoi impulsi aggressivi. E' in vista di tali impulsi improvvisi e reattivi, che possono essere scatenati da un comportamento imprevisto degli astanti, che il cane deve essere posto sotto materiale controllo, non bastando la vigile attenzione del padrone che sia distante qualche metro e non disponga di uno strumento fisico di costrizione per distoglierlo dalla possibile vittima. Ineccepibilmente, quindi il giudice di pace ha ricordato che secondo una testimonianza assunta il cane vagava nel parco nonostante fossero esposte le tabellazioni che prescrivevano di tenere i cani al guinzaglio e ha spiegato che tale cautela è giustificata dalla presenza nell'area verde di bambini e anziani".
Né il giudice di pace né la Cassazione, inoltre, hanno accolto la giustificazione del proprietario secondo il quale esisteva uno "stato di necessità indotto da una patologia cardiaca dell'animale, la cui respirazione sarebbe stata danneggiata dall'uso della museruola". La giustificazione viene respinta, perché, secondo la Corte, "per consentire l'ossigenazione dell'animale non è indispensabile la frequentazione di un parco pubblico in ora in cui il pubblico è popolato da altre persone, potendo il proprietario usare l'accortezza di condurlo in luoghi non aperti al pubblico o temporaneamente non frequentati, o con appositi recinti per gli animali, non infrequenti nei parchi pubblici o con guinzagli e museruole confezionati in modo da non nuocere allo stato di salute. In ogni caso trattasi di comportamenti che consentivano di non porsi volontariamente nella condizione di violazione regolamentare".
Confermata la multa, al proprietario è stata addebitata una parte delle spese di lite complessivamente stimate in 500 euro.