Il decreto legislativo 193/2006 stabilisce per tutti i soggetti coinvolti alcuni obblighi relativi alla raccolta ed alla trasmissione di dati al Ministero della Salute. Lo scopo è di consentire le necessarie attività di monitoraggio ed eventuali interventi nella materia.
La nota che il Ministero della Salute ha inviato al settore il 18 aprile 2008 ("Tipologie e modalità di trasmissione dei dati previsti dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193") tratta degli obblighi di raccolta e trasmissione di dati al Ministero della Salute.
Lo scopo della disposizione normativa è di consentire le necessarie attività di monitoraggio ed eventuali interventi nella materia. In base al Codice del farmaco veterinario, la nota ministeriale stabilisce, per tutti i soggetti coinvolti, le modalità per realizzare un flusso omogeneo, esauriente e costante dei dati e fornisce gli schemi da utilizzare allo scopo in formato elettronico. Le schede riguardano le informazioni dovute a cura dei titolari dell'autorizzazione e degli importatori di sostanze farmacologicamente attive.
Su richiesta della Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, il titolare dell'autorizzazione trasmette i dati relativi ai volumi di vendita di tutti i medicinali in commercio ed al relativo volume di prescrizioni. In riferimento alla stima degli animali trattati, il Ministero richiede di fornire il dato almeno alle due specie animali prevalenti destinatarie di ogni farmaco considerato. Infine, il dato relativo al numero delle prescrizioni emesse deve essere fornito solo dalle aziende che effettuano vendita diretta.