L'attività di accertamento si rivolgerà, principalmente, nei confronti dei contribuenti "non congrui". Invece i contribuenti che dichiarano meno rispetto agli indicatori di normalità economica non avranno accertamenti automatici.
L'attività di accertamento si rivolgerà, principalmente, nei confronti di quei contribuenti "non congrui" che hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento derivante dall'applicazione delle risultanze degli studi di settore.
L'indicazione è contenuta nella circolare n. 5/E del 23 gennaio, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito sia chiarimenti sull'impianto normativo sia indicazioni sulle modalità da seguire nell'attività di accertamento basata sulle risultanze degli studi di settore. Il tutto alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e, ancor prima, dal Dl 81/2007, il cui articolo 15, comma 3-bis, ha attribuito natura sperimentale agli indicatori di normalità economica e riconosciuto natura di presunzioni semplici ai maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili.
Con la stessa disposizione è stata introdotta un'altra importante novità: i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica non saranno soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetterà all'Amministrazione finanziaria fornire elementi di prova per motivare gli scostamenti accertati.
Anche l'ultima Finanziaria, al comma 252 dell'articolo 1, ha sottolineato il principio per cui è onere dell'agenzia delle Entrate motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità, con la conseguenza che i contribuenti che dichiareranno ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori in questione non saranno soggetti ad accertamenti automatici.
In conclusione, si legge su Fiscooggi, agli indicatori di normalità economica non viene riconosciuta una piena capacità di rappresentare adeguatamente l'effettiva situazione produttiva del contribuente. La stima degli studi settore potrà essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare "sperimentali", e i maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiranno una "presunzione semplice".