Con Decisione del 28 agosto 2007 la Commissione Europea ha adottato alcune misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri. L'esperienza acquisita durante l'ultima campagna di vaccinazione e i pareri del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, “dimostrano che conviene estendere l'ambito di applicazione dei piani di vaccinazione preventiva a tutte le forme di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7, tenendo conto dei rischi presentati dagli uccelli migratori che provengono da zone in cui sono manifesti casi di influenza aviaria nei volatili selvatici o focolai nel pollame o qualora si manifesti un focolaio nel pollame in uno stesso Stato membro, in uno Stato membro vicino o in un paese terzo che possa rappresentare un rischio per lo stato sanitario dei volatili in cattività custoditi in giardini zoologici o in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti”.
La Decisione fissa pertanto le modalità: a) da applicarsi per impedire che il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità si propaghi dai volatili che vivono allo stato selvatico o dai focolai nel pollame o in volatili in cattività ad altri volatili in cattività custoditi in giardini zoologici o in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti; b) della vaccinazione preventiva di altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti. Prima di effettuare la accinazione preventiva, gli Stati membri annotano l'indirizzo e l'ubicazione esatti dei giardini zoologici e degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti nei quali si effettua la vaccinazione preventiva assegnando loro, ove necessario, un numero di riconoscimento/registrazione e aggiornano periodicamente tali dati. La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici fornisce la definizione dei giardini zoologici di cui tener conto ai fini della presente Decisione.