Novità per gli operatori del settore alimentare che trattano di molluschi bivalvi vivi. Obbligo di utilizzare TRACES. Deroga al marchio di identificazione per gli operatori intermedi.
Con il regolamento delegato (UE) 2026/1829, la Commissione modifica la normativa europea sull'igiene per gli alimenti di origine animale, introducendo alcuni adempimenti obbligatori nel sistema di tracciabilità TRACES.
Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi sono tenuti a: -fornire il documento di registrazione conformemente a un modello disponibile nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) -emettere nel sistema TRACES il documento di registrazione che deve accompagnare una partita di molluschi bivalvi vivi.
Controlli ufficiali- La finalità dei nuovi adempimenti è di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali. Le nuove disposizioni modificano di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004 (allegato III, sezione VII, capitolo I) per renderlo conforme al modello standardizzato disponibile nel sistema TRACES.
Periodo transitorio- Considerata la complessità delle modalità pratiche per l’emissione del documento di registrazione nel sistema TRACES da parte degli operatori del settore alimentare, è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle autorità competenti e agli operatori di conformarsi all’obbligo di utilizzare il sistema TRACES. Le prescrizioni relative all’uso del sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) dovranno essere applicata dal 19 novembre 2028.
Marchio di identificazione- Il nuovo regolamento interviene anche nei confronti degli operatori intermedi che inviano molluschi bivalvi vivi dalle zone di produzione ai centri di depurazione o agli stabilimenti di trasformazione. Poiché tali molluschi "non sono idonei al consumo umano diretto", la Commissione chiarisce che non dovrebbero recare un marchio di identificazione: una deroga alla norma genereale che impone agli operatori che immettono sul mercato un prodotto di origine animale, molluschi bivalvi vivi compresi, solo se questo è contrassegnato da un marchio di identificazione.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1829 modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le norme specifiche in materia di igiene per i molluschi bivalvi vivi