I controlli per accertare il rispetto dei nuovi Limiti nitriti e nitrati può avvenire sia in fase di produzione che in fase di commercializzazione. Chiarimenti dal Ministero della Salute.
Il
regolamento (UE) 2108/2023 ha stabilito nuove disposizioni per gli additivi alimentari nitriti e nitrati. Per consentire agli Operatori del Settore Alimentare di adeguarsi, è previsto un periodo transitorio per prepararsi ad applicare i nuovi livelli massimi. L'entrata a regime del regolamento (UE) 2108/2023 sarà graduale, con una progressione di tempistiche iniziate ad ottobre del 2025 e che si esaurirà ad ottobre di quest'anno. In particolare, per alcune tipologie di prodotti caseari, la deadline del 9 ottobre 2026 comporta che gli alimenti non conformi ma che sono stati immessi legalmente sul mercato potranno continuare ad essere commercializzati fino al raggiungimento del proprio termine minimo di conservazione o data di scadenza.
Per agevolare gli OSA, il Ministero della Salute ha predisposto una pagina di
Frequently Asked Questions sul proprio sito, con regolari aggiornamenti.
Una novità assoluta- Le modifiche introdotte dal regolamento hanno definito due fasi in cui eseguire i controlli ufficiali: in fase di produzione e in fase di commercializzazione. Si tratta di una novità assoluta che pone una serie di dubbi operativi. Una FAQ affronta la questione:
Quali sono i criteri per la suddivisione delle verifiche analitiche tra il momento produttivo e quello del prodotto già immesso sul mercato, relativamente ai nuovi limiti (LM) come definiti dal Reg. (UE) 2023/2108?Poiché il regolamento (UE) 2023/2108 prevede LM diversi per tali additivi, il Ministero della Salute risponde che il criterio da tenere in considerazione durante il controllo ufficiale è la fase scelta per l’attività di campionamento.
Per i controlli analitici eseguiti al momento della produzione, la modalità di conservazione del campione ufficiale prelevato dovrà tener conto, di volta in volta, della tipologia di prodotto alimentare campionato. Nei confronti del prodotto oggetto di campionamento in fase di produzione, la gestione delle non conformità sia in fase di produzione che in qualsiasi altra fase, comporterà l’applicazione delle corrette norme sanzionatorie previste.
Per i controlli sui prodotti in fase di commercializzazione, indipendentemente dalla fase di commercializzazione in cui viene effettuato il campionamento, il Ministero ritiene che si debba tener conto di quanto riportato nel regolamento: “Nel caso in cui la dose residua da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione, per l’intera durata del suo periodo di conservazione, superi i limiti previsti per gli ioni NO3, gli operatori del settore alimentare indagano sul motivo di tale superamento”.
Per il controllo si deve tener conto del valore riscontrato, in fase di produzione, ove prevista, la dose massima che può essere aggiunta, mentre in fase di commercializzazione la dose residua da tutte le fonti. Ciò indipendentemente dal trattamento applicato al prodotto stesso che può comportare, in fase di lavorazione, una modifica della concentrazione degli ingredienti.
Faq del Ministero della SaluteAttuazione del Regolamento (UE) 2023/2108