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INDICAZIONI OPERATIVE

Controllo su strada dei veicoli che raccolgono latte crudo

Controllo su strada dei veicoli che raccolgono latte crudo
Temperature, contenitori e utilizzo del cronotachigrafo: indicazioni operative per i controlli su strada dei veicoli che raccolgono il latte crudo in allevamento.
Le ha riepilogate Rocco Panetta (Dirigente Veterinario e Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale) in un articolo per asaps.it, che incrocia la normativa sulla sicurezza alimentare e dei trasporti su strada.

Temperatura del latte- Gli animali lattiferi (vacche, bufale, pecore, capre, ecc…) vengono munte, tutti i giorni dell’anno, due volte al giorno a distanza di circa 12 ore. Dopo la mungitura, il latte deve essere raffreddato e portato da una temperatura di circa +38°C, al momento della mungitura, alla temperatura di +6°C/+8°C usando i refrigeratori nelle stalle. Durante il trasporto, la temperatura di questo latte refrigerato non deve superare i +10°C, ciò significa che il trasporto deve avvenire esclusivamente con veicoli muniti di cisterna con attestazione ATP, classificati IN o IR.

I contenitori- Il trasporto con contenitori, cisterne ad uso alimentare, sprovviste di attestazione ATP (“Accord Transport Perissable”) oppure i classici bidoni per il latte, per uso alimentare, è consentito solo per il latte caldo che non viene refrigerato in stalla, a condizione che il latte venga trasportato dalla fattoria a destinazione entro due ore dalla mungitura, ovvero a condizione che la raccolta del latte presso le fattorie avvenga tutti i giorni dell’anno per due volte a distanza di 12 ore. Un’ipotesi diventata teorica visto il costo superiore di questa tipologia di raccolta, rispetto a quello di refrigerazione del latte in stalla.

Il cronotachigrafo- Quanto al controllo sull’esenzione dell’uso del cronotachigrafo (previsto dal D.M 20/06/2007 per “veicoli adibiti alla raccolta latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o prodotti a base di latte per l’alimentazione animale) "la prima osservazione da fare è quella relativa al momento in cui termina la raccolta del latte presso le fattorie, che indica anche la circostanza in cui inizia l’obbligo dell’uso del cronotachigrafo"- spiega Panetta.
I raccoglitori di latte, anche per ragioni igienico sanitarie, sono tenuti a riportare su un documento di trasporto cartaceo, definito ”distinta latte”, il quantitativo di latte raccolto presso ogni singola fattoria, con indicazione del destinatario. Dal controllo di questo documento si può evidenziare che, dopo la raccolta presso l’ultima fattoria, inizia il trasporto del latte, con obbligo dell’uso del cronotachigrafo, al destinatario, motivo per cui è preferibile l’effettuazione dei controlli di questi veicoli presso gli svincoli stradali o autostradali.

Riconsegna dei contenitori- Per quanto riguarda “la riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o prodotti a base di latte per l’alimentazione animale”,  non vengono riconsegnate alla fattoria le cisterne con attestazione ATP né quelle adibite, con annotazione sulla carta di circolazione, al trasporto liquidi alimentari, in teoria anche il latte caldo, non refrigerato, motivo per cui per questi veicoli sussiste l’obbligo dell’uso del cronotachigrafo. Rimane l’ipotesi, residuale, della “riconsegna alla fattoria dei contenitori di latte o prodotti a base di latte per l’alimentazione animale”, nel caso in cui i contenitori siano i classici bidoni che abbiano, in precedenza, trasportato dalle fattorie il latte crudo caldo. Ebbene in questo caso non è possibile, per motivi igienico-sanitari (cross contamination), il riutilizzo, con riconsegna alla fattoria, di questi bidoni, muniti di attestazione che i materiali utilizzati sono idonei al contatto con gli alimenti ad uso umano, anche per il trasporto di latte o prodotti a base di latte per l’alimentazione animale e successivamente, di nuovo, per latte ad uso alimentare umano.

"In pratica - conclude Panetta- vale per i bidoni lo stesso principio previsto dalle norme sulla Circolazione Stradale per le cisterne adibite al trasporto di latte o altri liquidi alimentari, che non possono trasportare alimenti per animali da allevamento, con applicazione, in questo caso, delle sanzioni previste dell’art.82, c. 8, del Codice della Strada: destinazione del veicolo diversa da quanto previsto dalla carta di circolazione. Tanto è vero che anche i Decreti, annuali, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i divieti di circolazione, nei giorni festivi, fuori dei centri abitati, dei veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate distinguono, correttamente, le diverse tipologie di trasporto, prevedendo una specifica deroga per le “autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento”, diversa da quella prevista per il trasporto di latte con cisterne". 

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Normativa di riferimento
Norme igienico-sanitarie (Regolamenti UE del Pacchetto Igiene)
Norme riguardanti la Circolazione Stradale (Codice della Strada, Accordo ATP, D.M.20/06/2007).