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REG 1099/2009

Protezione all’abbattimento con certificato di idoneità

Protezione all’abbattimento  con certificato di idoneità
Dal 1 gennaio per le operazioni di abbattimento è prescritto "un adeguato livello di competenze".
L'abbattimento deve essere eseguito senza causare agli animali dolore, ansia o sofferenze evitabili, pertanto richiede "personale ben preparato e qualificato". Lo stabilisce il regolamento 1099/2009, divenuto esecutivo negli Stati membri il 1 gennaio 2013, e sul quale sono già state diramate due comunicazioni operative dal Ministero della Salute.

Il personale che esegue determinate operazioni di macellazione deve disporre di un certificato di idoneità per l'espletamento delle seguenti operazioni di macellazione:
a) il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
b) l'immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento;
c) lo stordimento degli animali;
d) la valutazione dell'efficacia dello stordimento
e) la sospensione o il sollevamento di animali vivi;
f) il dissanguamento degli animali vivi;
g) la macellazione degli animali sottoposti a particolari metodi macellazione prescritti dai riti religiosi.

Per la formazione e il rilascio di certificati di idoneità gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile di assicurare la messa a disposizione di corsi di formazione e del rilascio di certificati di idoneità.
È il Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale (Izsler) il perno organizzativo del percorso formativo elaborato dal Ministero della Salute e rivolto (primo livello) a Medici Veterinari del SSN, i quali fungeranno da responsabili scientifici dei corsi di secondo livello per il personale che effettua gli abbattimenti.
L'Italia ha designato come autorità competente il Servizio Veterinario della ASL dove è stato realizzato il corso di formazione, il rilascio del certificato d'idoneità (con procedura on line sul sito del Centro di Referenza per il Benessere Animale).

Fino all'8 dicembre 2015, gli Stati membri possono rilasciare mediante procedura semplificata i certificati di idoneità a persone che dimostrino di aver maturato un'esperienza professionale pertinente di almeno tre anni. È inoltre possibile riconoscere come equivalenti ai certificati di idoneità le attestazioni di corsi formativi conformi all'articolo 7 del D.Lvo 333/1998 (sempre comunque frequentando un corso FAD realizzato dal Centro di Referenza per il Benessere Animale di Brescia).