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DECRETO RILANCIO

Non saranno tassati i bonus di sostegno al reddito

Non saranno tassati i bonus di sostegno al reddito
E' firmato dai relatori l'emendamento al Decreto Rilancio che accoglie la richiesta delle casse dei professionisti: i bonus da 600 euro saranno esentasse.
 

Superata la discriminazione fiscale tra bonus: anche i bonus erogati dagli enti previdenziali ai liberi professionisti non concorreranno alla formazione del reddito imponibile. Va in questa direzione l'emendamento depositato in Commissione Bilancio alla Camera dai relatori del Decreto Rilancio, On Carmelo Massimo Misiti (M5S), Fabio Melilli (Pd) e Luigi Marattin (Iv).

La correzione di rotta era stata richiesta dall'Adepp, a nome di tutte le casse, per estendere anche ai bonus versati ai loro iscritti l'esenzione fiscale già riconosciuta a quelli erogati dall'INPS. Ad emendamento accolto, verrebbe eliminata quella che era subito apparsa alle casse come una discriminazione fra lavoratori autonomi: titolari di partita IVA iscritti INPS e professionisti ordinistici iscritti ai rispettivi enti previdenziali di diritto privato. A questi ultimi, il Governo non aveva inizialmente riconosciuto il bonus da 600 euro per indennizzarli del calo del reddito dovuto all'emergenza coronavirus; una volta concesso il bonus- grazie alla pressione dell'Adepp- non era stata esplicitata la natura esentasse dell'indennizzo.

La firma dei relatori apre la strada all'accoglimento dell'emendamento da parte del Governo che potrebbe ricorrere alla fiducia per l'approvazione del Decreto Rilancio.
Il provvedimento arriverà in aula venerdì 3 luglio.


Il testo dell'emendamento- Proposta emendativa 84.126.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Non concorrono altresì alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. I Relatori