Gli enti del Servizio Sanitario possono avvalersi delle professionalità della specialistica ambulatoriale. Proposta in Senato per una puntuale erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
La Commissione Affari Sociali del Senato stà esaminando il disegno di legge 1241 "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria". L'articolo 4 del ddl contiene disposizioni relative agli specialisti ambulatoriali interni, affinchè il Servizio sanitario nazionale possa avvalersene per garantire la completa attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. La disposizione riguarda gli specialisti già in servizio a tempo indeterminato.
L'iniziativa legislativa si colloca nel monitoraggio delle liste di attesa previsto dal Piano LEA 2019-2021.
Modalità- Nel rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il SSN può avvalersi di specialisti dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) per attività individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza, anche derogando alla norma dettata dall'ACN (al comma 1 dell'articolo 20) sulla presentazione annuale delle domande. E' poi l’Azienda che verifica la possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali, per il raggiungimento del massimale orario di 38 ore settimanali, secondo quanto prevede lo stesso ACN (comma 2 dell'articolo 20). Con il contigente arruolabile fra gli specialisti dell'ACN, il Governo stima di effettuare almeno 3 milioni di prestazioni e quindi di "ridurre drasticamente" le liste di attesa.
Due ore aggiuntive per 9.800 specialisti- La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge parla di “un realistico impiego di 9.800 specialisti” per ridurre le liste di attesa. Almeno due ore settimanali di orario aggiuntivo per un anno, limitatamente agli specialisti attualmente in servizio a tempo indeterminato (su un totale di circa 18.000 specialisti).
La tariffa oraria è quella prevista dall'Accordo collettivo nazionale (articoli 43 e 44) e può essere incrementata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, laddove inferiore. Restano ferme le disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Per ogni ora aggiuntiva il compenso medio stimato dalla relazione del governo è di circa 98 ore.
Finanziamento di 200 mln di euro - Per l'attuazione dell'articolo 4 del ddl 1241 è previsto un finanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Cosa sono i LEA- Sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse). Vi rientrano prestazioni essenzali di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, fra cui: Salute animale e igiene urbana veterinaria; Sicurezza alimentare; Tutela della salute dei consumatori.
Disegno di legge n. 1241
Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
DPCM 12 gennaio 2017
Livelli essenziali di assistenza
Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021
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