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RIFORMA LEGGE 175

Fauna selvatica, vietato ostacolare il piano di contenimento

Fauna selvatica, vietato ostacolare il piano di contenimento
Primo via libera in Senato al riordino delle norme sulla fauna selvatica. Dalla protezione alla gestione. Introdotto il divieto di ostacolo al Piano straordinario di contenimento. 
E' terminato in Commissione Agricoltura al Senato l'esame del disegno di legge che modifica la Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il testo, emendato, è pronto per l'esame in Assemblea. 

I contenuti del disegno di legge
 - di iniziativa del Senatore Lucio Malan-  "non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e di strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzazione del patrimonio faunistico, ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo". La prima modifica è nel titolo della Legge 157/1992 che diventa: Norme "per la gestione" e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio.

"Una considerazione olistica della caccia"- Le modifiche muovono da "una considerazione olistica della caccia, non ridotta a mero abbattimento di esemplari di fauna selvatica, ma intesa come attività sportiva e motoria".  In questo contesto, la legge interviene sulle competenze regionali- che vengono ampliate e rafforzate- sul calendario venatorio, sugli ambiti territoriali di caccia, sulle deroghe e sulla gestione della fauna selvatica "a garanzia della pacifica convivenza tra l'uomo e gli animali", anche sanzionando "le azioni atte a ostacolare i piani di controllo, ove praticate con metodi violenti".

PSA e cinghiali- Si modifica l'articolo 19-ter della legge 157/1992, introducendo disposizioni in materia di attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. "Questo articolo - ricorda la relazione illustrativa- è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2023, con la precisa finalità di contrastare la diffusione della PSA trasmessa dagli ungulati e, in particolare, dai cinghiali". Il Piano è stato adottato dal Mase il 13 giugno 2023 "ed è attualmente in fase di attuazione da parte delle regioni, alle quali è stato richiesto, per dar seguito al provvedimento statale, di modificare i propri piani di controllo".
Viene istituito il divieto di impedire, ostacolare o rallentare, con metodi violenti, le attività  previste dai piani di controllo e della fauna selvatica e dal citato Piano straordinario. 
Aggiunta inoltre una deroga al divieto di cacciare su terreni innevati, salvo che per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate.

Fauna selvatica in aree portuali: non solo bird control- La proliferazione della fauna selvatica terrestre, in grado di superare le barriere che circondano le aree aeroportuali, può porre in pericolo il traffico aereo. Oggi le attività di controllo sono limitate alle popolazioni di volatili (bird control). Con la nuova legge, i controlli vengono estesi agli esemplari appartenenti alle specie selvatiche e a quelle domestiche inselvatichite. L'attività compete ai gestori delle infrastrutture aeroportuali.

Richiami vivi- La legge introduce nuove disposizioni in materia di
- cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come « richiami vivi ».
- utilizzazione dei « richiami vivi », provenienti sia da impianti pubblici che da allevamento
- contrasto al bracconaggio.
La notizia dell'abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati potrà essere trasmessa anche agli istituti regionali, che ne danno comunicazione all'ISPRA.Non vi sono limiti numerici per i « richiami » allevati in cattività, a condizione che siano inanellati. Per l'installazione degli appostamenti fissi, viene eliminato il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ai soggetti legittimati.  Si vieta l'uso di « richiami » non identificabili e si stabilisce che la sostituzione di un « richiamo » può avvenire a condizione che il richiedente presenti all'ente competente il richiamo da sostituire.

Specie protette e specie caccabili- Esce dal novero delle specie "particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio", il lupo (Canis lupus) per coerenza con il recente declassamento europeo della specie. Entrano fra le specie cacciabili elencate dalla legge 175/1992: l'oca selvatica (Anser anser); il piccione di città" (Columba livia forma domestica).
Viceversa si prevede l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli protetti; l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus);

Compensazione mediante trattenimento di esemplari abbattuti
- Il testo approvato prevede la facoltà, a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, di poter trattenere gli esemplari abbattuti. L'unica condizione è che gli stessi, a seguito delle analisi igienico-sanitarie, non presentino rischi per la salute. Le modifiche "sono funzionali a contrastare il fenomeno della proliferazione delle specie invasive che, nonostante i molteplici sforzi delle autorità preposte, continua ad arrecare danno alle attività produttive e a esporre a pericolo l'incolumità dei singoli, soprattutto nei piccoli centri e nelle zone montane".
L'ampliamento del novero dei soggetti attuatori "rappresenta una soluzione che garantisce una migliore gestione del territorio grazie a contributo di figure dotate di un'adeguata professionalità nell'uso delle armi e debitamente formate".

Enci- Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia  sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".