Le associazioni professionali non versano l'IRAP "se la professione è esercitata in forma individuale". La Corte Costituzionale spiega la circostanza con il concetto di "spersonalizzazione".
La
sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio esclude che l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) si applichi alle associazioni professionali. Ma solo quando l’attività non è svolta "in forma associata" dai singoli professionisti. La sentenza, rilevante per la sua portata chiarificatrice sul criterio impositivo, nel contempo non ravvisa elementi di incostituzionalità nella normativa fiscale sull'IRAP.
Chi è il soggetto che svolge l'attività? La Corte distingue fra attività professionale svolta "personalmente" dai professionisti associati e attività "in forma associata" ossia ascrivibile al soggetto collettivo associativo. Usando il concetto di "spersonalizzazione", la sentenza distingue i casi di imputabilità e di non imputabilità dell'imposta.
L'imposta non è dovuta- Per la Consulta l'Imposta non è dovuta quando l’attività professionale è svolta "personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti" e resta "riferibile alle persone fisiche che compongono l’associazione e non al soggetto collettivo". L'associazione professionale -in tal caso- non è il soggetto che svolge l'attività, ma limita la propria funzione a meri fini organizzativi o economici interni, quali la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l’acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario.
L'imposta è dovuta-Se l'attività è "spersonalizzata", ossia direttamente ascrivibile all’associazione, allora l'imposta è dovuta. In tal caso, si configura quella autonoma organizzazione che costituisce il principio cardine dell'Imposta e che si basa sull'assunto che l'attività (l'associazione) produce reddito autonomamente (anche senza l'apporto personale dei professionisti).
Come distinguere?- L’onere di dimostrare l’esistenza del requisito dell’esercizio in forma associata (o spersonalizzato) della professione "grava sull’amministrazione finanziaria"- afferma la Corte Costituzionale. Qualora, all’interno della medesima associazione, alcune attività siano svolte individualmente e altre in forma associata, non è assoggettato a IRAP il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati», purché sia adeguatamente separato da quello prodotto dalle attività espletate avvalendosi dell’organizzazione
dell’associazione professionale.
Origine della sentenza- Al centro della vicenda c'è il ricorso di una associazione professionale notarile che aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2022, ritenendo di esserne esente. L'associazione richiamava il decreto legislativo 446/1997 secondo il quale l'imposta "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni".
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le associazioni notarili, di regola, assumono un rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull’attività notarile, che, anche per i connotati di pubblica funzione che la caratterizzano, resta personale.
Nessuna illegittimità costituzionale- La Corte non ravvisa elementi di incostituzionalità nella normativa fiscale sull'IRAP. Nessun ostacolo all'attività economica (articolo 3 della Costituzione), nessuna violazione del principio di progressività tributaria (articolo 53, Cost.) e nessuna compromissione della libertà d'iniziativa economica (articolo 41, Cost.).
La normativa sull'IRAP non è costituzionalmente illeggittima, "in quanto è possibile un’interpretazione adeguatrice conforme agli evocati parametri costituzionali"- si legge in sentenza.
L'interpretazione data con la sentenza del 24 luglio è costituzionalmente coerente e farà giurisprudenza per il futuro per tutte le associazioni professionali.
Il testo integrale della sentenza