L’Agenzia delle Entrate dà ragione al professionista: la concomitante partecipazione a una associazione professionale o STP non è sempre causa di esclusione dal CPB. Una norma fiscale introdotta nel 2025 ha escluso dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) il titolare di reddito proprio, da lavoro autonomo, che partecipi "contemporaneamente" a un'associazione professionale o STP. L'esclusione non opera soltanto se si verifica un allineamento: "anche" l'associazione/Stp aderisce al concordato e vi aderisce per i "medesimi periodi d'imposta". Un allineamento che non si verifica nella situazione prospettata all'Agenzia delle Entrate da un professionista che ha avanzato un interpello ottenendo soddisfazione.
Il quesito- Dopo avere ricevuto la proposta di concordato per il periodo 2025-2026, il professionista (commercialista) ha fatto presente la concomitante intenzione di aderire ad una associazione tra professionisti (una scuola di sci) ancora incerta sull'adesione al concordato e per giunta per un periodo diverso: il biennio 2026-2027. A norma di legge, l'esclusione sembrerebbe palese, ma l'istante ha fatto presente una variabile nuova: l'associazione è attiva in un settore diverso da quello professionale, afferente a un diverso ISA.
La risposta- L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione del professionista interpellante: l'esclusione dal concordato CPB opera solo se i due soggetti (il titolare di reddito da lavoro autonomo) e l'associazione tra professionisti svolgono la medesima attività e quindi sono soggette al medesimo codice ISA di riferimento. Gli obblighi dichiarativi- nei rispettivi ISA restano impregiudicati e non si rilevano quei "comportamenti opportunistici" che hanno portato il Legislatore nel 2025 a mettere dei paletti di accesso al concordato.
Un chiarimento atteso- La nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano a un’associazione o a una STP aveva sollevato dubbi applicativi rilevanti. L’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo finalmente quando l’esclusione opera realmente e quando, invece, il professionista può aderire al CPB in autonomia. In presenza di attività non riconducibili al medesimo indicatore di affidabilità, l'esigenza di allineamento viene meno, non ravvisandosi quel collegamento economico sostanziale che la disposizione intende presidiare. Due ISA, due CPB.