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Bonus Covid nel Modello Redditi? Il MEF chiarisce

Bonus Covid nel Modello Redditi? Il MEF chiarisce
I bonus di 600 euro non sono reddito e la mancata indicazione nel Modello RE 2021 non è sanzionabile. Ma è dovuta. La risposta del MEF in Commissione Finanze.


Aiuti di natura non fiscale come i bonus da 600 euro vanno esclusi dall’obbligo dichiarativo? Trattandosi di benefici privi di rilevanza fiscale, il loro trattamento dovrebbe essere assolto direttamente dalla stessa autorità che li ha concessi (il Ministero delle Finanze appunto). Questa la tesi prevalente fra gli esperti fiscalisti, che però il Ministero delle Finanze non ha avallato.

I bonus in questione sono aiuti dello Stato, erogati tramite le casse di previdenza, ex articolo 44 del “Cura Italia”( Decreto 18/2020) nei mesi più bui della pandemia: marzo, aprile e maggio 2020. Sebbene gli esperti fossero sempre stati dell'avviso che non andassero inseriti nella dichiarazione dei redditi 2021, un pronunciamento ufficiale era fortemente auspicato.

In risposta ad una interrogazione dell'On Alberto Luigi Gusmeroli (LEGA) la Sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra ha dichiarato la non sanzionabilità della mancata indicazione degli aiuti Covid-19 nel Modello RE 2021. L’On Gusmeroli in Commissione Finanze alla Camera ha fatto presente che il Modello non è abbastanza chiaro al riguardo e perciò espone al rischio di errori di compilazione.

L’interrogante proponeva una sanatoria per eventuali dimenticanze e la successiva integrazione automatica del dato da parte dell'Agenzia delle Entrate.Guerra ha confermato che “tali erogazioni costituiscono bonus esenti da tassazione”, ma anche che “si è reso necessario prevederne l'evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali”. Si tratta di "aiuti di Stato", ma concessi sulla base di variabili soggettive e quindi di informazioni che “non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell'Agenzia" . Per questo non possono essere precompilati in automatico dall'Agenzia.

La mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, "non comporta alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio". Tuttavia, "la mancata registrazione degli aiuti determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale".