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AGENZIA DELLE ENTRATE

Chiarimenti sulla data delle fatture elettroniche differite

Chiarimenti sulla data delle fatture elettroniche differite
E' possibile emettere una o più fatture differite al medesimo cliente, fermo restando l'invio allo Sdi entro il 15° giorno del mese successivo.


Con la risposta n. 347, l'Agenzia delle Entrate ha dato chiarimenti sulla corretta indicazione della data della fatturazione elettronica differita.
 Il passaggio alla modalità digitale non ha cambiato le norme sull'IVA, per tanto è possibile emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite -cioè che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento- fermo restando l'invio allo SdI (Sistema di Interscambio) entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Anche dopo il 1° luglio 2019, infatti, le circostanze e i termini per l'emissione della fatture individuati dal Decreto IVA "restano inalterati". L'Agenzia delle Entrate conferma che "è possibile indicare una sola data per le fatture elettroniche via SdI" e che la data dell'ultima operazione, rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, "è possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese".

Di conseguenza, il contribuente può senz'altro indicare come data della fattura anche un giorno diverso da quello dell'ultima operazione.