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TERAPIA VETERINARIA

Uso in deroga nei pet: entro marzo il decreto attuativo

Uso in deroga nei pet: entro marzo il decreto attuativo
E' in vigore il comma 478 della Legge di Bilancio: 90 giorni di tempo per il Ministero della Salute per l'emanazione del decreto.

La norma introdotta dal comma 478 della Legge di Bilancio non è esecutiva. Richiede di essere attuata da un decreto ministeriale di complessa definzione. Il Legislatore ha rimbalzato sul Ministero della Salute il compito di modificare l'uso in deroga dei medicinali per le cure negli animali d'affezione, alla luce di criteri non previsti dall'ordinamento europeo dal quale l'Italia non potrà in ogni caso prescindere.

L'ANMVI sta definendo una nota di osservazioni per il MInistero della Salute, tesa a salvaguardare l'esigenza di chiarezza per il Medico Veterinario prescrittore. In attesa del decreto ministeriale valgono solo le disposizioni dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 193/2006.

Di seguito il testo del comma 478, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


Comma 478
. Dopo l’articolo 10 (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è inserito il seguente  Art. 10-bis:

1. Il Ministro della salute, sentita l’AIFA, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (1 gennaio 2021, ndr), fermo restando il principio dell’uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affe-zioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione.

2.Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell’acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
4.Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Entrata in vigore: 01/01/2021