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NUOVO REGOLAMENTO UE

Tempi di attesa, UE: azioni esecutive su animali macellati

Tempi di attesa, UE: azioni esecutive su animali macellati
La Commissione Europea integra il quadro normativo sui trattamenti illeciti e definisce le azioni da intraprendere al macello nel caso in cui gli animali siano già stati macellati.


Il nuovo intervento regolatorio si rende necessario in quanto il regolamento delegato (UE) 2019/2090  disciplina le attività del veterinario ufficiale quando gli animali sono stati trattati con un medicinale veterinario non rispettando il tempo di attesa, ma non prevede le azioni che devono essere intraprese nel caso in cui gli animali siano già stati macellati.

Osserva la Commissione che le carcasse, le carni e i prodotti a base di carne e le frattaglie provenienti dagli animali che si trovano ancora nei locali del macello "potrebbero essere stati incorporati in partite contenenti prodotti conformi".  Pertanto, con il nuovo regolamento delegato (UE) 2026/2408, pubblicato sulla Gazzetta europea il 20 ottobre, la Commissione ha definito le le azioni esecutive che devono essere intraprese in questi casi dall’autorità competente.

Origine e portata della non conformità relativa al tempo di attesa- La Commissione dispone lo svolgimento di un’indagine, tenendo conto della natura della non conformità. Per quanto riguarda il seguito da dare ai casi di non conformità, al fine di garantire un’applicazione adeguata e armonizzata a tutela della salute umana, sono adottate norme sulle azioni che devono essere intraprese se, dopo l’indagine, è stata accertata la non conformità con il tempo di attesa.
La non conformità per quanto riguarda il tempo di attesa, i limiti massimi di residui o i tenori massimi e il trattamento illecito potrebbe riguardare un’ampia varietà di prodotti provenienti dagli animali interessati, oltre ai prodotti che sono stati incorporati in partite contenenti prodotti conformi. Per questo le azioni esecutive che devono essere intraprese dall’autorità competente devono contemplare questi casi.

Assistenza amministrativa estesa-  Le norme in materia assistenza amministrative previste dal regolamento delegato (UE) 2019/2090 - in caso di non conformità con i limiti massimi di residui o i tenori massimi e in caso di trattamento illecito - si applicanao anche in caso di non conformità con il tempo di attesa.

Entrata in vigore - Il regolamento entra in vigore il 19 novembre,  ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2408
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2090 per quanto riguarda le azioni esecutive in caso di non conformità con il tempo di attesa, i limiti massimi di residui o i tenori massimi e in caso di trattamento illecito