Con proprio Regolamento delegato, la Commissione Europea interviene sulla normativa commerciale che disciplina l'ingresso nella UE di partite di cani, gatti e furetti.
Il nuovo provvedimento
(UE) 2026/135, datato 20 gennaio 2026 e
pubblicato sull'odierna Gazzetta Europea, si aggiunge al
primo pacchetto regolamentare emanato a fine marzo. La Commissione Europea interviene con una serie di modifiche al
regolamento delegato (UE) 2020/692, perfezionando le disposizioni di identificazione e di profilassi per le partite di cani, i gatti e furetti che entrano nell'Unione.
Identificazione individuale e univoca di cani, gatti e furetti - Anche i movimenti commerciali di cani, gatti e furetti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni del
regolamento delegato (UE) 2026/132, secondo il quale l'obbligo di identificazione non è sulle partite, ma sui singoli animali. Si specifica inoltre che l'inoculo in cani, gatti e furetti è di esclusiva competenza veterinaria negli Stati Membri che lo prevedono e si rafforzano le disposizioni sulla univocità del microchip.
Pertanto, dal 22 aprile, fatte salve le disposizioni transitorie, l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti sarà consentito solo se "ogni animale" risulterà identificato "individualmente" tramite un transponder iniettabile che risponda ai seguenti requisiti:
- sia impiantato da un veterinario ufficiale o autorizzato; oppure da altra persona autorizzata "ove ciò sia previsto in uno Stato membro";
- riporti un codice di identificazione individuale, non ripetibile e non riprogrammabile, che contenga un numero di serie unico; dal 1 gennaio 2028, il transponder dovrà iniziare con il codice del paese in cui i cani, i gatti e i furetti detenuti sono stati inizialmente identificati. conformemente alla norma ISO 3166. I microchip da iniettare devono essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro in cui i cani, i gatti e i furetti detenuti sono inizialmente identificati.
Requisiti sanitari delle partite in ingresso nell’Unione - Le partite di cani, gatti e furetti potranno entrare nel territorio unionale solo se gli animali soddisferanno specifiche prescrizioni di sanità animale, rafforzative della prevenzione contro Echinococcus multilocularis e della prevenzione contro la Rabbia.
Echinococcus multilocularis- Nel caso di partite di cani introdotte in Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per
l’Echinococcus multilocularis, i cani devono essere adeguatamente trattati contro tale infestazione. L’ingresso è consentito solo se gli animali sono stati trattati da un veterinario contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, punto 2, entro il termine ivi previsto;
Nel certificato sanitario che accompagna gli animali nell’Unione devono risultare le seguenti informazioni, certificate dal veterinario che somministra il trattamento: il codice alfanumerico del transponder del cane; il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis; il nome del fabbricante del prodotto; la data e l’ora del trattamento; il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.
Rabbia- Si prevede che gli animali siano vaccinati contro la rabbia "da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato" e siano stati sottoposti, con esito favorevole, a una prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia.
Vaccinazione "primaria" contro la Rabbia- Gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia.
Qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria.
Le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni sono indicati nel certificato sanitario. La data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
Prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia - E' valida la titolazione degli anticorpi che soddisfa le seguenti condizioni: la prova deve essere effettuata conformemente al punto 1; lettera ii) del
nuovo Allegato XXI riguardo ai laboratori di Paesi Terzi notificati alla Commissione UE; la data del campione di sangue deve essere indicata sul certificato sanitario, allegando una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.
Deroghe- A determinate condizioni sarà possibile derogare all’obbligo di esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia. La deroga vale per i cani, i gatti e i furetti che sono originari di paesi terzi o territori elencati dalla UE (in
tabella dell’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404) oppure che sono in transito da paesi terzi per i quali non sono imposte condizioni specifiche di cui alla colonna 5 di tale tabella
Dal 22 aprile 2026- Fino al 21 aprile 2026 continuerà ad applicarsi il regolamento (UE) n. 576/2013, ultimo giorno prima della sua abrogazione. Dal 22 aprile infatti subentrano le disposizioni del regolamento europeo di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429) per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Il pacchetto di regolamenti che entrerà in vigore il 22 aprile adegua i movimenti dei pet- commerciali e non commerciali- alla normativa di sanità animale.
Regolamento delegato (UE) 2026/135 Pet in Europa, pubblicati 6 nuovi regolamenti europei