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REG 2021/963

Identificazione equidi, pubblicato il regolamento di esecuzione

Identificazione equidi, pubblicato il regolamento di esecuzione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento di esecuzione che implementa le previsioni della AHL sulla identificazione degli equini e relativi documenti di identificazione.

Il regolamento (UE) 2021/963- approdato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 16 giugno- uniforma l'applicazione della legislazione europea relativa all’identificazione degli equini,  per assicurarne la chiarezza e la trasparenza. Si applica già retroattivamente dal 21 aprile 2021, implementando quanto previsto dai recenti regolamenti comunitari, in particolare dalla Animal Health Law (Reg 2016/249).
Fa eccezione l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 che continuerà ad applicarsi fino al 27 gennaio 2022, in parallelo al regolamento delegato (UE) 2021/577 (documento unico di identificazione a vita).

Il regolamento (UE) 2016/429 ha stabilito norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini.Gli  Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti ( «base dati informatizzata»). Inoltre che la base dati informatizzata deve registrare determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico per l’equino, il metodo di identificazione dell’equino e lo stabilimento in cui l’equino è abitualmente detenuto.

Si prevedono obblighi per gli operatori che detengono equini, i quali sono tenuti a provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante: il codice unico, un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato (il documento unico di identificazione a vita) e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l’equino con un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.

Anche il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari - contemplando norme specifiche sulla somministrazione di medicinali veterinari agli equini destinati alla produzione di alimenti - prescrive  obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini e per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita.

Il nuovo regolamento di esecuzione 2021/963 si raccorda anche con le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché al loro ingresso nell’Unione (regolamento (UE) 2016/1012).  In particolare, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, determinate informazioni  devono figurare nel documento unico di identificazione a vita degli equini.


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali