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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Macellazione rituale, UE: ridurre la sofferenza ma rispetto del rito

Macellazione rituale, UE: ridurre la sofferenza ma rispetto del rito
Gli Stati membri possono adottare norme più rigorose rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione, ma sono tenuti a rispettare la deroga prevista per i riti religiosi.

Non è conforme al diritto dell'Unione la legge fiamminga che vieta la macellazione degli animali senza stordimento nel contesto dei riti tradizionali ebraici e islamici. La legge è stata bocciata dall'Avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea, in risposta alla Corte Costituzionale del Belgio. Le conclusioni dell'Avvocatura, pubblicate il 10 settembre, sono un indirizzo preliminare alla pronuncia finale della Corte.

Il caso- Nel 2017, le Fiandre avevano modificato la legge sui metodi ammessi per la macellazione di tutti gli animali, vietando di fatto i riti tradizionali ebraici e islamici (cd macellazione rituale). Per decreto, era stato imposto lo stordimento di tutti animali prima della macellazione. Varie associazioni ebraiche e islamiche avevano impugnato il decreto, per ottenerne l’annullamento totale o parziale. La Corte costituzionale del Belgio ha rinviato il caso alla Corte di Giustizia Europea penendo la seguente domanda: "Un divieto assoluto di macellazione senza stordimento è compatibile con il diritto dell’Unione e con la libertà di religione asserita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?"

Conclusioni per la Corte- L'Avvocato generale- Gerard Hogan-  suggerisce alla Corte del Lussemburgo di affermare che gli Stati membri "non possono" adottare norme che prevedano:
-un divieto di macellazione di animali senza stordimento che si applichi anche alla macellazione effettuata nell’ambito di un rito religioso
-un procedimento di stordimento alternativo per la macellazione effettuata nell’ambito di un rito religioso, basato sullo stordimento reversibile e sulla condizione che lo stordimento non provochi la morte dell’animale.

Deroga religiosa- Nel Regolamento 1099/2009- osserva Hogan-  una deroga ammette la prassi della macellazione rituale, nel contesto della quale l’animale può essere messo a morte senza previo stordimento, solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione. Una deroga solo su base religiosa, "poiché tale forma di macellazione non è tale da attenuare del tutto il dolore, l’ansia o la sofferenza degli animali in modo efficace come la macellazione preceduta da stordimento".Per l' Avvocato generale Hogan, " tale disposizione dà attuazione all’impegno dell’Unione verso una società tollerante, pluralistica, in cui vi sono punti di vista e convinzioni divergenti o, talora, confliggenti, che devono essere conciliati".

Ma la deroga va rispettata "nonostante le sofferenze evitabili causate agli animali nel contesto della macellazione rituale senza previo stordimento".  Ciò significa che "possono essere imposti condizioni o requisiti tecnici, volti a minimizzare la sofferenza degli animali e "applicati in modo neutro e non discriminatorio", nella  macellazione senza previo stordimento.
E' l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento a consentire agli Stati membri di garantire una maggiore protezione degli animali  ma non contempla l’eliminazione o la quasi eliminazione, da parte degli Stati membri, della prassi della macellazione rituale.

In conclusione, l’adozione, da parte degli Stati membri di norme più rigorose per evitare sofferenze evitabili agli animali " è consentita purché non sia intaccato il «nucleo» della pratica religiosa".