• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30861
REG 2019/1871

Residui, valori di riferimento per le sostanze attive non consentite

Residui, valori di riferimento per le sostanze attive non consentite
Dalla Commissione UE , nuove regole per valutare la sicurezza dei "valori di riferimento per interventi" applicabili agli alimenti di origine animale.

Ai fini dei controlli ufficiali, la Commissione Europea può stabilire valori di riferimento ("valori di riferimento per interventi") per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui. Con il Regolamento 2019/1871, in vigore dal 27 novembre prossimo, la Commissione ha adottato norme, principi metodologici, metodi scientifici per valutare la sicurezza dei "valori di riferimento per interventi" che si applicano agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell’Unione.

Il Regolamento abroga la Decisione 2005/34/CE  che definisce i valori di riferimento unicamente in base a considerazioni analitiche, senza considerare il potenziale tossico delle sostanze farmacologicamente attive. Per il cloramfenicolo, il verde malachite e i metaboliti di nitrofurano, l’EFSA ha invece ritenuto necessaria una valutazione del rischio "specifica per sostanza" anziché la metodologia standard di valutazione del rischio.

Con il nuovo regolamento, i valori di riferimento per interventi sono fissati al livello più basso che può essere raggiunto analiticamente dai laboratori ufficiali di controllo. La valutazione del rischio dovrà tenere conto del potenziale tossico, l’attività farmacologica della sostanza e l’assunzione del residuo attraverso gli alimenti. La richiesta di valutazione del rischio "specifica per sostanza" è inviata all’EFSA al fine di stabilire se i valori di riferimento per interventi sono adeguati alla tutela della salute umana, in particolare per le sostanze: a) che causano discrasie ematiche o allergie (esclusa la sensibilizzazione cutanea);
b)che sono agenti cancerogeni di elevata potenza; c) la cui genotossicità non può essere esclusa.

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione pari o superiore al valore di riferimento per interventi sono considerati non conformi alla normativa dell’Unione e non possono essere introdotti nella catena alimentare. L’introduzione nella catena alimentare non è vietata per gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione inferiore al valore di riferimento per interventi.

Infine, il Regolamento 2019/1981 disciplina lo scambio di informazioni e indagini in caso di presenza confermata di una sostanza vietata o non consentita.


Regolamento (UE) 2019/1871
relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE