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Aviaria, Corte UE: accolto ricorso dell'Italia

Aviaria, Corte UE: accolto ricorso dell'Italia
La Corte di giustizia europea ha annullato la decisione della Commissione di non compensare una parte delle perdite economiche derivanti dalla mancata trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti per gli allevatori di polli danneggiati dalle epidemie di aviaria. L'Italia aveva chiesto il sostegno anche per i produttori di pulcini da carne. Le motivazioni nel testo della sentenza.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accolto il ricorso presentato dal Governo italiano nel marzo 2005 contro la Commissione Ue per l'omessa adozione di misure eccezionali a sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, a seguito dei danni da influenza aviaria subiti dagli allevatori negli anni 1999-2003.

Il contenzioso era sorto a seguito dal varo del Regolamento (CE) n. 2102/2004 del 9 dicembre 2004 col quale la Commissione, dopo aver adottato analoghe misure per i Paesi Bassi e per il Belgio, aveva concesso anche all'Italia misure eccezionali a sostegno del mercato. Tali misure riguardavano però soltanto il settore delle uova, non considerando la richiesta italiana per la concessione del sostegno anche per i produttori di pulcini da carne. Il Governo italiano, dopo aver avviato le procedure per il ricorso nei confronti della Commissione UE, ha visto accolte le proprie istanze contro la violazione del principio di non discriminazione a danno dell'Italia.

"La sentenza della Corte di Giustizia che dà ragione al nostro Paese e ai nostri allevatori è - ha detto il ministro per le Politiche agricole Mario Catania - una buona notizia per l'agroalimentare italiano. Ritengo che si tratti di una decisione molto importante, soprattutto se si considerano gli ingenti danni subiti dal settore del pollame a causa delle stato di allarme provocato in quel periodo dall'influenza aviaria".

Conclude la Corte: "E' pacifico che le misure di sostegno al mercato contenute nel regolamento n. 2102/2004 sono state decretate allo specifico scopo di compensare, in parte, le perdite economiche causate dalla distruzione delle uova incubate. Ora, tra tali uova ve ne erano alcune il cui stadio d'incubazione era già sufficientemente avanzato perché contenessero pulcini interamente formati o quasi. Se ne inferisce che dette misure di sostegno al mercato prevedevano compensazioni altresì per perdite economiche causate dalla soppressione di animali vivi.

A torto, dunque, la Commissione, nell'ambito dell'adozione di misure di sostegno al mercato, ha operato una distinzione fra le perdite economiche causate dalla soppressione dei pulcini di un giorno, da un lato, e quelle dovute alla distruzione delle uova da cova per le quali il processo di incubazione era iniziato ma non ancora terminato, dall'altro".