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REGOLAMENTO UE: IN ETICHETTA L’ORIGINE DELLE CARNI

REGOLAMENTO UE: IN ETICHETTA L’ORIGINE DELLE CARNI
Il nuovo Regolamento comunitario sulle etichette alimentari stabilisce l'indicazione obbligatoria del Paese di origine per la carne suina, ovina, caprina e il pollame. La carne bovina e' già stata "normata" dopo l'emergenza BSE. Secondo la Commissione Europea l'origine delle carni sembra essere la preoccupazione principale dei consumatori.

 

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011- obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri - negli intenti del Legislatore comunitario imporrà un'etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile. Il Regolamento stabilisce - fra le altre misure - l'indicazione obbligatoria del Paese di origine per la carne suina, ovina, caprina e il pollame.

La valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione conferma che l'origine delle carni sembra essere la preoccupazione principale dei consumatori.

Come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'indicazione dell'origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione e ha creato aspettative nei consumatori.
Vi sono altre carni di cui si fa ampio consumo nell'Unione, quali le carni di animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili. Pertanto è opportuno imporre la dichiarazione obbligatoria dell'origine per tali prodotti. I requisiti specifici relativi all'origine potrebbero essere diversi da un tipo di carni all'altro a seconda delle caratteristiche delle specie animali. È opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l'istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all'altro tenendo conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione.

Il Regolamento 1169/2011 si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Nelle premesse del Regolamento si leggono anche le seguenti considerazioni in materia di benessere animale:

-I consumatori dell'Unione mostrano crescente interesse all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di benessere animale al momento della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima della macellazione. A tal riguardo uno studio dell'opportunità di fornire ai consumatori informazioni sullo stordimento degli animali dovrebbe essere inserito nel contesto di una futura strategia dell'Unione sulla protezione e il benessere degli animali.
-Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

 

pdfIL REGOLAMENTO UE 1169 2011.pdf