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BENESSERE ANIMALE

Lombardia, vietato l’accattonaggio con animali

Lombardia, vietato l’accattonaggio con animali

La nuova disciplina regionale estende il divieto all’utilizzo o all’esibizione di animali per l’accattonaggio, indipendentemente dalla loro età e dalle condizioni in cui sono detenuti. Previste sanzioni fino a 1.800 euro e la confisca obbligatoria.

Divieto esteso - In Lombardia non è consentito utilizzare o esibire animali per esercitare la pratica dell’accattonaggio. La legge regionale 7 agosto 2026, n. 22 – Assestamento al bilancio 2026-2028 con modifiche di leggi regionali, pubblicata nel BURL n. 33 dell’11 agosto 2026 – ha sostituito l’articolo 105, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 33/2009.

Rispetto alla disciplina precedente, il divieto non è più subordinato all’età, allo stato di salute o alle condizioni di detenzione dell’animale, ma riguarda ogni suo utilizzo o esibizione finalizzati alla richiesta di elemosina.

Sanzione e confisca - La violazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 300 e 1.800 euro e la confisca obbligatoria dell’animale. Ai fini della confisca, la norma dispone il sequestro secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 689/1981.

La modifica rafforza gli strumenti regionali di tutela degli animali impiegati nell’accattonaggio, estendendo il divieto indipendentemente dalla loro età o dalle condizioni nelle quali sono detenuti.

Consulta l’articolo 9 della legge regionale n. 22/2026