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SICUREZZA ALIMENTARE

PSA e Aviaria: oltre 73 milioni dall’UE per gli indennizzi

PSA e Aviaria: oltre 73 milioni dall’UE per gli indennizzi

Il 6 ottobre sono stati pubblicati due Regolamenti UE che indicano gli importi per gli aiuti agli allevamenti italiani colpiti da PSA e aviaria. L’erogazione della somma era stata annunziata in data 25 settembre 2026 dalla Commissione europea.



Peste suina africana – Il Regolamento UE 2026/2208: prevede un contributo europeo massimo: 12.564.303 euro. L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle carni suine gravemente colpito dai focolai di peste suina africana .
La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di carne suina negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell’Unione e dell’Italia in ordine ai focolai di peste suina africana confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025.

Influenza aviaria - Regolamento UE 2026/2205: prevede un contributo europeo massimo: 60.690.108 euro e riguarda 103 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5. L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 103 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 confermati e notificati dall’Italia tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024 e tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025.
Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di animali le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione di cui al paragrafo 1.