La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene anche sull’assetto istituzionale dei principali organismi consultivi della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di bioetica, biosicurezza e scienze della vita.
Sono introdotte modifiche alla composizione e alla durata dei mandati del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV).
Le disposizioni sono contenute nei commi 271 e 272 e mirano a rafforzare la cornice normativa di riferimento dei due Comitati, finora disciplinati in larga parte da atti amministrativi.
Comitato nazionale per la bioetica - Per quanto riguarda il Comitato nazionale per la bioetica, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990, il comma 271 stabilisce per la prima volta con disposizione di legge:
una composizione numerica massima di 36 membri;
una durata quadriennale del mandato dei componenti;
la nomina tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’intervento consolida il ruolo del Comitato quale organismo di riferimento per le questioni etiche connesse alla ricerca scientifica, alla medicina e alle scienze della vita, garantendo maggiore certezza sul piano della governance e della continuità dei lavori.
Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita - Analoghe disposizioni sono previste per il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito dalla legge n. 142 del 1992. Il comma 272 fissa:
un numero massimo di 20 componenti;
una durata del mandato pari a quattro anni;
la nomina dei membri con decreto del Presidente del Consiglio.
Anche in questo caso, la scelta del legislatore è orientata a una maggiore stabilizzazione dell’organo, che svolge funzioni strategiche di supporto alle decisioni pubbliche in ambiti ad alta complessità scientifica e tecnologica.
Decreti attuativi e partecipazione degli enti di ricerca - La Legge di Bilancio demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina di dettaglio relativa a finalità, compiti, funzionamento e composizione dei due Comitati.
Lo stesso decreto individuerà inoltre i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici che potranno partecipare ai lavori del Comitato nazionale per la bioetica senza diritto di voto, rafforzando il raccordo tra competenze scientifiche e funzione consultiva istituzionale.