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NOTA DGSAF

Acquacoltura: quando non è richiesto il modello informatizzato

Acquacoltura: quando non è richiesto il modello informatizzato
Il Ministero elenca le casistiche in cui non è richiesto il modello di accompagnamento informatizzato per la movimentazione di pesci. 
Con una nota firmata dal Direttore Generale Pierdavide Lecchini, il Ministero della Salute fornisce chiarimenti sul modello di accompagnamento informatizzato per la movimentazione di pesci.

La nota segnala inoltre che i laghetti di pesca sportiva che risultano ancora privi del codice di registrazione in BDN non possono ricevere partite di pesce dagli altri stabilimenti. Il Ministero riferisce che ad oggi sono molti i laghetti che non hanno ancora effettuato la registrazione in BDN, clausola invece indispensabile per la compilazione del modello di accompagnamento informatizzato.

La nota ministeriale chiarisce che il modello informatizzato non è richiesto nel caso di vendita di pesce a ristoranti o al consumatore finale o ai mercati locali di piccole quantità non superiori ai 100 Kg/ giorno per consumo diretto proveniente da stabilimenti, valli da pesca etc. Nel caso di alcune specie ittiche particolari (es. anguille) queste possono essere trasferite vive per evitare il loro deperimento.
Non è richiesto il modello per la movimentazione di novellame (pesce pescato selvatico) verso valli da pesca o altri stabilimenti o per la movimentazioni di pesce tra stabilimenti/strutture facenti parti della stessa unità epidemiologica. In questo caso è sufficiente registrare tali movimentazioni (uscite/entrate) nella sezione movimentazioni della BDN. 

Il modello non è richiesto per il trasferimento di pesce in caso di asciutta di tratti fluviali verso altre zone dello stesso corso d’acqua o per l'immissione di pesce da parte di incubatoi di valle nello stesso fiume a monte dell’incubatoio.

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