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Esotici e selvatici, dal Ministero chiarimenti sugli stabilimenti

Esotici e selvatici, dal Ministero chiarimenti sugli stabilimenti
Nel mese di luglio, la Direzione Generale della Sanità Animale ha inviato a tutte le Regioni chiarimenti sugli stabilimenti che ospitano animali vivi appartenenti a specie esotiche e selvatiche. La Direzione Generale della Salute Animale ha risposto alla Regione Campania (UOS Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria) in merito al campo di applicazione del decreto del Ministero della Salute 14 febbraio 2025 - Caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione della movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi.

La nota- inviata nel mese di luglio a tutte le Regioni- offre un approccio interpretativo generale della normativa, con specifico riguardo agli stabilimenti che ospitano animali vivi appartenenti a specie selvatiche e/o a esotiche. Solo questi ultimi stabilimenti- evidenzia la Direzione ministeriale in apertura-ricadono nel campo di applicazione del decreto 14 febbraio 2025, mentre nelle competenze del Dlgs 135/2022 ricadono anche gli allevamenti amatoriali.

Caratteristiche delle collezioni faunistiche- Le collezioni faunistiche sono stabilimenti registrabili in banca dati con un codice esclusivo, con orientamento produttivo scelto fra quelli indicati dal DM 7 marzo 2023, avente le caratteristiche del DM 14 febbraio 2025. All'interno delle collezioni faunistiche "non possono essere svolte altre attività né essere mantenuti animali non appartenenti alla medesima collezione". Infatti, "più attività devono corrispondere a più stabilimenti registrati, separati e gestiti autonomamente specialmente in merito alla biosicurezza". Inoltre, le collezioni faunistiche possono acquisire animali muniti di documento di accompagnamento, "ma possono cedere animali solo ad altre collezioni faunistiche".
Ai fini della registrazione, il Ministero della salute precisa che le collezioni faunistiche private non possono esporre gli animali né detenere animali appartenenti a specie pericolose.

Registrazione in Banca Dati- La nota estende il chiarimento sulla registrazione in Banca Dati ad altre tipologie di strutture, precisando le condizioni da soddisfare ai fini della registrazione: 
• i giardini zoologici necessitano di licenza ai sensi del Dlgs 73/2005;
• le mostre faunistiche permanenti necessitano della documentazione rilasciata dal SUAP al fine di mantenere gli animali ed esporli da un minimo di un giorno/anno
al massimo di sei giorni/anno. Non possono detenere animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica di cui all’art. 4 del Dlgs 135/2002:
• le mostre faunistiche che intendono esporre gli animali per almeno sette giorni/anno necessitano del decreto inter-direttoriale di esclusione ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Dlgs 73/2005 e possono detenere animali pericolosi limitatamente alle specie e al numero di esemplari relativi a tale decreto;
• le aree faunistiche delle aree protette devono essere collegate al loro Piano/legge istitutiva;
• i Centri recupero di animali selvatici di cui alla Legge 157/92 devono contenere solo specie autoctone nazionali, soccorse e curate per la successiva liberazione in natura;
• i Centri di recupero delle tartarughe marine  devono essere autorizzati dal Mase al prelievo e alla manipolazione di tali specie e seguire anche le linee guida ministeriali ad hoc pubblicate sul sito del MASE, comprese l’errata corrige che  riportano le indicazioni minime sanitarie;
• i Rifugi permanenti possono detenere, senza esporli, solo bovini , equini, ovini e caprini, suini, camelidi, pollame conigli, api e specie di pesci di acquacoltura;
• i Centri per la per la detenzione di animali attivati dal Mase con L. 344/1997 possono mantenere gli animali di cui alla legge di riferimento;
• i Centri di custodia di specie aliene invasive di cui al Reg 1143/2014 e al Dlgs 230/ 2017 devono essere autorizzati dalla regione e possono mantenere solo tali specie animali;
• il Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali (Centri attivati ai sensi dell’art. 1 c. 755 della L 30 dicembre 2020, n. 178);
• i Reparti per la biodiversità dell’Arma dei Carabinieri sono registrati e possono mantenere gli animali di cui alla loro istituzione.

Primati non umani - La nota ministeriale contiene chiarimenti anche sui primati non umani, precisando che sono detenibili solo all’interno degli stabilimenti (art. 4 comma 3 del Dlgs 135/2022), allorché autorizzati a detenere animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica, e solo successivamente all’ottenimento e al mantenimento del riconoscimento di stabilimento confinato (Reg. 2016/429 (art.95-102, art 279), Reg. 2019/2035 (16,17,32 e Allegato I parte 8 e 9, Reg 2020/688 (art 63 e 64).

Idoneità delle strutture/gabbie destinate ad ospitare animali di specie pericolose per la salute pubblica - I provvedimenti di idoneità devono essere rilasciati dopo la valutazione dei rischi di introduzione e diffusione di eventuali patogeni, compreso le modalità di gestione e smaltimento dei reflui delle pavimentazioni.

NOTA_DGSA_STABILIMENTI_ESOTICI_E_SELVATICI.pdf