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CORTISONICI, SIVAR: SODDISFAZIONE PER SENTENZA

CORTISONICI, SIVAR: SODDISFAZIONE PER SENTENZA
La SIVAR, che ha sempre sostenuto la tesi dell'origine endogena e non illecita delle positività al prednisolone, commenta favorevolmente la sentenza del Tribunale di Mantova. Allevatore assolto dall'accusa di falso in atto pubblico per aver dichiarato di non aver somministrato alcuna sostanza all'animale avviato al macello. Il Giudice: non ci sono prove scientifiche per un giudizio di condanna. Era stato emesso il Decreto penale di condanna per l'allevatore lombardo poi assolto dal Tribunale di Mantova, imputato di aver attestato "falsamente, in atto pubblico, ed a pubblico ufficiale, veterinario del macello, che il bovino non era stato trattato nei giorni precedenti la spedizione al macello, allorquando invece, dal'esito di un successivo esame, effettuato su un campione dell'urina per la ricerca di cortisonici emergeva la non conformità al prednisolone cortisonico".

Ad una indagine effettuata dal veterinario della Asl non risultava nel registro aziendale che la bovina fosse stata effettivamente trattata con cortisonici; l'allevatore si era difeso dichiarando che "la positività al prednisolone non implica necessariamente che l'animale sia stato trattato con farmaci cortisonici".

Che si trattasse di false positività dovute ad origine endogeno-metabolica e non illecita era stato già ipotizzato dai veterinari buiatri della SIVAR, tanto da suggerire agli allevatori di effettuare delle contro-analisi e da indurre i ricercatori ad approfondire la questione.

La sentenza ricorda infatti che è "allo studio dell'istituto nazionale di farmacologia la questione relativa alla possibilità che il prednisolone possa essere prodotto in minime quantità dall'animale stesso, come risposta fisiologica ad alcune situazioni stressanti". Agli atti della difesa anche l'articolo pubblicato dal Sole 24 Ore che raccoglieva i dubbi dei veterinari SIVAR, che oggi esprimono soddisfazione per il risultato e si augurano che la sentenza mantovana costituisca un precedente nella giurisprudenza.

Nel caso di specie, la bovina "aveva partorito e tale evento rientra senza dubbio come riferito dal teste della Pubblica Accusa, tra gli eventi stressanti in presenza dei quali gli animali- scrive il Giudice- potrebbero produrre fisiologicamente la sostanza. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e delle ricerche e sperimentazioni in atto non può essere formulato un giudizio di assiomatica relazione tra la somministrazione di farmaci cortisonici e la positività degli animali al prednisolone".

"Tanto è sufficiente a pronunciare nei suoi confronti sentenza assolutoria", "per insussistenza del fatto di reato".