• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32375
cerca ... cerca ...

IL PROFESSIONISTA PUO’ VENDERE LA CLIENTELA

IL PROFESSIONISTA PUO’ VENDERE LA CLIENTELA
E' legittimo il contratto con il quale si cede, previo compenso, anche la clientela dello studio professionale. La Cassazione ha stabilito che la clientela di un professionista può essere trasferita insieme allo studio. Il rapporto fiduciario resta intatto: la clientela potrà comunque decidere di non rivolgersi al professionista subentrante. È legittimo il contratto nel quale è prevista, previo compenso, la cessione, oltreché degli arredi e del personale, anche dei clienti. Con una sentenza che avvicina sempre di più gli studi dei professionisti alle aziende, anche alla luce della riforma Bersani che ha dato il via libera alle società di professionisti, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un consulente fiscale che aveva acquistato da un collega lo studio, con una scrittura privata nella quale era previsto un compenso anche per la cessione dei clienti.

Va subito chiarito un punto, tuttavia. Non che il professionista che cede lo studio possa obbligare i clienti a rimanere con il nuovo collega, dato il rapporto assolutamente "fiduciario" con gli utenti. Ma sicuramente, ha spiegato il Collegio di legittimità, deve attivarsi positivamente per promuovere la nuova gestione e non può esercitare nello stesso luogo quella professione.


Nel caso sottoposto all'esame della Corte l'acquirente aveva chiesto al Tribunale di Catania di dichiarare la nullità dell'accordo per impossibilità dell'oggetto e, in primo grado, aveva vinto. Poi le cose erano andate diversamente di fronte alla Corte d'Appello siciliana che aveva invece ritenuto legittimo il contratto con il quale si cedeva, dietro compenso, oltre allo studio anche la clientela.
Contro questa decisione il professionista acquirente ha fatto ricorso in Cassazione ma ha perso definitivamente la causa.

Secondo gli "Ermellini", infatti, "è lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto fra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità quindi del conferimento di un altro incarico dal cliente al cessionario) ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo) - la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti ed il soggetto subentrante".

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf