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ANCORA SANZIONI ECCESSIVE SULLE RICETTE

ANCORA SANZIONI ECCESSIVE SULLE RICETTE
Il Codice del farmaco veterinario non prevede una sanzione specifica in caso di redazione di ricetta in modo irregolare o incompleto. In fase di revisione della normativa si dovrà evitare che il vuoto normativo continui a tradursi in multe da migliaia di euro. Ad esempio per non aver indicato la specie animale, quando si tratta di prescrizioni su animali non produttori di alimenti.

Sono giunte all'ANMVI nuove segnalazioni da parte di Colleghi sanzionati dal NAS per non aver riportato la specie animale sulla ricetta. Si tratta di prescrizioni destinate ad animali non produttori di alimenti (il cane nei casi segnalati) che, per questa irregolarità, vengono sanzionate per migliaia di euro.

Sul punto l'Associazione aveva già interessato il Ministero della Salute ottenendo il riscontro della competente Direzione Generale. Le sanzioni comminate in questi giorni ripropongono con una certa urgenza il problema e la necessità di un tempestivo interessamento del competente Ministero della Giustizia.

Il Decreto Legislativo n. 193/2006 (Codice del farmaco veterinario) non prevede una sanzione specifica in caso di redazione di ricetta in modo irregolare o incompleto, e ciò sia per quanto riguarda il modello in triplice copia non ripetibile e sia per quanto concerne quello in copia semplice. In questi casi pertanto l'irregolarità viene generalmente sanzionata applicando l'art. 358, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che prevede che in caso di mancanza di sanzione specifica si applica quella generica ivi prevista consistente nella sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549 a € 9269. Decisamente troppo.

Inoltre, non si può non rilevare che il TULLSS prevede che tale sanzione sia applicabile specificamente ai "contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto presidenziale". Per contro non si può non notare che le norme che disciplinano la ricetta veterinaria sono contenute nel D. leg. 193/2006, nel DM 28-09-1993 e nello stesso TULLSS e che nessuna di esse risponde alla questa definizione.