Più spazio alla salute e alla tutela del cavallo. Gli emendamenti ai ddl per la disciplina dell'ippoterapia puntano a chiarire il ruolo del cavallo e ad assicurarne il benessere e l'idoneità. L'iter d'esame in Commissione Sanità del Senato mette l'accento sugli aspetti sanitari e veterinari della riabilitazione attraverso l'impiego del cavallo.
L'iter dei disegni di legge per la disciplina dell'ippoterapia prosegue in Commissione Sanità al Senato con la presentazione di alcuni emendamenti che mettono l'accento sugli aspetti sanitari e di tutela del cavallo impiegato per finalità riabilitative a favore dell'uomo.
Il medico veterinario
Si chiede che il Comitato scientifico istituito presso il ministero della salute sia integrato con la presenza di un veterinario indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.
Nell'organico dei Centri di terapia per mezzo del cavallo la sen Thaler Ausserhofer inserisce " un veterinario disponibile per il controllo degli animali in dotazione al centro".
I centri di terapia
Il Sen Fosson, relatore dei ddl, riformula l'articolo sui Centri di terapia per mezzo del cavallo, prevedendo l'emanazione a cura del Comitato istituito presso il Ministero della Salute di un regolamento "contenente l'individuazione delle patologie per le quali può essere prescritta la terapia per mezzo del cavallo, gli ulteriori requisiti anche concernenti le caratteristiche organizzative e strutturali minime richiesti ai centri di terapia per mezzo del cavallo, le linee guida per il riconoscimento degli enti e delle associazioni preposti all'organizzazione dei centri di terapia per mezzo del cavallo, le linee guida per lo svolgimento dell'attività di terapia per mezzo del cavallo e una disciplina transitoria applicabile ai centri che praticano tale terapia alla data di entrata in vigore della presente legge".
Il cavallo
Portano la firma dei Sen Poretti, Chiaromonte e Perduca le proposte emendative più orientate in tal senso. In particolare l'aggiunta di un articolo 4-bis al ddl S.58 del Senatore Antonio Tomassini:
1. Tutti gli equidi impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di Attività assistite dagli animali (AAA) e di Terapie assistite con gli animali (TAA). In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
2. Gli animali impiegati sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA.
3. Al termine della carriera o in caso di successiva esclusione dal programma, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo esplicitamente la macellazione.
4. Gli equidi impiegati in programmi possono provenire da allevamenti per fini alimentari, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
5. L'utilizzo di equidi in violazione di una o più delle caratteristiche previste dal presente articolo sono considerate in base al Titolo IX bis del Codice penale, a tutela degli animali.»
E ancora l'aggiunta di un articolo 8-bis sull'impiego e la tutela del cavallo nel processo riabilitativo:
1. I cavalli utilizzati nei centri di cui all'articolo 3 necessitano di uno stile di vita che fornisca loro un benessere psico-fisico tale da permettergli di svolgere un lavoro emotivamente stressante come quello della riabilitazione equestre. Per tale motivo i cavalli non devono essere sottoposti a più di tre ore consecutive di lavoro al giorno; devono poter usufruire di spazi aperti in cui muoversi liberamente al di fuori delle ore in cui lavorano; non devono portare pesi che superino 1/5 del proprio peso corporeo al fine di tutelarne la salute e la longevità lavorativa.
2. I cavalli che operano nei centri di cui all'articolo 3, al fine di tutelarne il benessere psico-fisico e renderli maggiormente disponibili alla relazione terapeutica, devono essere domati o rieducati, qualora ve ne fosse la necessità, solo con metodiche di "approccio non violento ".
3. I cavalli donati ai centri di cui all'articolo 3, ritirati dalle precedenti attività, agonistiche e non, a causa di infortuni, devono essere sottoposti a controlli veterinari semestrali che ne verifichino la reale idoneità a svolgere il lavoro cui sono destinati. In base alla patologia riscontrata ed alle sue eventuali evoluzioni, è necessario valutare quantità e qualità del lavoro che il cavallo è in grado di svolgere e sottoporlo solo a prestazioni che non causino sofferenza o peggioramenti delle patologie precedentemente riscontrate.
4. Nei processi terapeutici che prevedono il maternàge, per cui il terapista sale a cavallo con l'utente, è necessario che il peso di entrambi i cavalieri non superi 1/5 del peso del cavallo. Lo stesso cavallo non deve fare maternàge per due ore consecutive.
5. I cavalli impiegati nei centri di cui all'articolo 3, che per sopraggiunti limiti di età o disagi fisici non possano proseguire l'attività lavorativa, non possono essere destinati alla macellazione. Per tale motivo, ogni centro di cui all'articolo 3 è tenuto a verificare ed eventualmente modificare la destinazione contenuta nell'allegato 9 del documento di identificazione dell'equide. In riconoscimento dell'attività socialmente utile svolta in vita, il cavallo gode dei benefici dell'animale da affezione/compagnia, venendo ritirato dall'attività lavorativa con la possibilità di vivere a prescindere dall'utilità che può essergli attribuita.».