IL FARMACISTA DIMOSTRI L’INVIO DELLA RICETTA ALLA ASL
Il farmacista sia in grado di dimostrare in qualsiasi momento il buon esito dell'invio della ricetta alla Asl come previsto dall'articolo 76 del Codice del Farmaco. Chiarimenti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario. I farmacisti non sempre inviano alla Azienda Sanitaria Locale la copia della ricetta medico veterinaria entro una settimana dalla vendita. Oppure lo fanno in ritardo. Sulla base di segnalazioni alla Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario da parte delle Asl, è stata diffusa oggi una nota di chiarimento a firma del Direttore Gaetana Ferri.
Si tratta dell'invio previsto dal comma 3 dell'articolo 76 del decreto legislativo 193/2006: "Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonche' di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, e' effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'articolo 65".
In merito, la nota ministeriale precisa che "la norma di cui trattasi non specifica quale strumento debba essere utilizzato per l'invio, ma intende stabilire per il farmacista l'obbligo di far prevenire la ricetta al destinatario entro il termine stabilito. Si ritiene pertanto che il farmacista sia in grado di dimostrare in qualsiasi momento il buon esito della trasmissione del documento alle Asl (ad esempio attraverso ricevuta della sua consegna direttamente nelle mani del destinatario, tramite raccomandata A/R, ecc.