Prescrizione semplice per la terapia del dolore. Il Vice Ministro alla Salute Ferruccio Fazio ha firmato l'
ordinanza che renderà meno burocratica la prescrizione di farmaci necessari contro il dolore severo. Anmvi: confidiamo che il provvedimento tenga conto anche del paziente animale. Un "segno di civiltà" secondo il Sole 24 Ore che annuncia la prescrizione semplificata per la terapia del dolore sarà possibile non appena l'
ordinanza sarà sulla Gazzetta Ufficiale. Il Vice Ministro della Salute
Ferruccio Fazio ha firmato ieri il provvedimento che consentirà, per un anno, la normale ricetta per gli oppioidi, morfina compresa. Restano fuori da questa liberalizzazione solo alcuni composti a base di metadone e buprenorfina e i farmaci iniettivi che continueranno ad essere prescritti con il vecchio ricettario.
Nel frattempo anche la Commissione Affari Sociali della Camera ha iniziato a rimettere ordine alla materia. Secondo il Presidente on Giuseppe Palumbo, il provvedimento sarà approvato entro luglio e dopo l'estate comincerà l'iter al Senato.
Per questo l'Anmvi aveva scritto al Vice Ministro sull'importanza di ricomprendere espressamente il medico veterinario e il paziente animale fra i beneficiari della terapia del dolore semplificata, dando pari dignità prescrittiva al medico veterinario ed eguale considerazione per il trattamento del dolore severo nel paziente animale. La stessa sollecitazione è stata trasmessa alla Commissione Affari Sociali della Camera, attraverso il collega parlamentare On Gianni Mancuso.
Non si tratta tuttavia di un percorso in discesa per la veterinaria che sulla terapia del dolore ha dovuto già in passato condurre più di una battaglia. L'ultima, nell'estate del 2007, per consentire la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi anche ai proprietari che si recano all'estero con il proprio animale in cura. Anche allora l'Ufficio ministeriale preposto dovette essere sollecitato a ricomprendere la veterinaria fra i destinatari del provvedimento
Le composizioni medicinali, per le quali viene temporaneamente adottata la ricetta semplice, sono tutte composizioni ad uso diverso da quello parenterale, utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine. Sono esclusi i medicinali indicati nella terapia della disassuefazione degli stati di tossicodipendenza.
Le composizioni temporaneamente iscritte nella sezione D della Tabella II sono:
- composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
- composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
- composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicidone e ossimorfone;
- composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.
LA BUROCRAZIA FA PIU' MALE DELL'OPPIO