La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha scritto una nota di precisazione sulla registrazione dei farmaci approvvigionati con ricetta semplice per animali destinati alla produzione di alimenti. La nota si riferisce all'articolo 79 del Decreto 193/2006. "Ai sensi del primo comma dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 193/2006, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono riportare sul registro dei trattamenti i dati richiesti dal comma stesso, nel caso di somministrazione di farmaci dispensati con ricetta medico-veterinaria. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo inoltre occorre conservare per cinque anni il sopracitato registro e la documentazione di acquisto".
Questa nota di precisazione viene dalla Direzione Generale del Farmaco Veterinario ed è indirizzata al Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna a seguito di una corrispondenza intercorsa sull'interpretazione dell'articolo 79.
Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti riteneva che "i farmaci di cui il principio attivo è stato inserito, per tutte le specie di mammiferi, in allegato al Regolamento CEE 2377/90, che comprende le sostanze considerate sicure e per le quali non è necessario definire un limite massimo residuo (MRL) da prescriversi in ricetta semplice, anche non ripetibile, possono non essere registrati nel registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti di cui all'articolo 79 del D.Lvo 193/2006".
La Regione ha successivamente riscontrato la nota della DGSAFV e invitato ad attenersi al chiarimento ministeriale.