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DDL AGROALIMENTARE, TUTELE E SANZIONI

DDL AGROALIMENTARE, TUTELE E SANZIONI
Pur mantenendo un "adeguato regime sanzionatorio", il disegno di legge per il rilancio dell'agroalimentare, elimina la rilevanza penale ad infrazioni per le quali è da escludere il fatto intenzionale e che non comportano rischi per la salute sia umana che animale. Le sanzioni restano invece molto elevate in caso di comportamenti fraudolenti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che completa il pacchetto delle misure finalizzate al rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, con interventi riguardanti principalmente il contrasto delle frodi nel settore, una migliore funzionalità delle società controllate, un efficace impiego delle risorse destinate.

Inoltre, il disegno di legge: a) dispone una tutela rafforzata della competitività dei prodotti a denominazione protetta; b) incentiva la produzione di energia da biomasse; c) reca una nuova disciplina delle etichettature dei prodotti; d) sancisce un patto fra produttori, trasformatori e consumatori, chiamati a stabilire per quali prodotti dovrà essere obbligatorio, e in che termini, indicare l'origine in etichetta. La nuova normativa sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari avrà anche una funzione deterrente verso i comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a danno dei consumatori. "A questi ultimi - ha detto il Ministro Zaia - intendiamo dare tutti gli strumenti necessari per orientarsi in un mercato difficile ed avere così un ruolo attivo di 'giurato della qualità' dei prodotti che intenderà acquistare". Sarà obbligatoria l'indicazione del luogo di origine del prodotto e - qualora il prodotto sia stato trasformato - del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale e dell'origine del prodotto principale. Sanzioni fino a 10.000 euro per gli inadempienti.


Punti salienti del provvedimento
Il disegno di legge punta a rilanciare il settore-agroalimentare, introducendo importanti novità soprattutto per quanto riguarda l'attività di contrasto delle frodi.


Con l'articolo 1 si rinnova la normativa sui contratti di filiera e di distretto, rendendo questo strumento operativo per una più ampia platea di imprese, soprattutto quelle non comprese nelle aree svantaggiate, già da tempo sostenute da questa importante misura.

L'articolo 2 rafforza la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, modificando la legge 11 aprile 1974, n. 138 ed introducendo l'applicazione di sanzioni più severe.

L'articolo 3 riguarda misure di promozione della produzione di energia elettrica da biomassa agricola in impianti a produzione diffusa, cioè di piccola taglia.

L'articolo 4 stabilisce come procedere per la definizione dei criteri e delle buone pratiche di gestione forestale. Una norma necessaria ed urgente per poter attivare le misure destinate al settore e contenute nei programmi di Sviluppo rurale previsti dall'Unione Europea.

L'articolo 5 potenzia le attività di controllo previste dalla normativa comunitaria mediante "l‘impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli". Consente cioè ad AGEA e AGECONTROL spa, di avvalersi, oltre che dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari, anche del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di una apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 6 contiene una nuova normativa sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari e avrà anche una funzione deterrente dei comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a danno dei consumatori. Indicazione obbligatoria del luogo di origine del prodotto e - se è trasformato- del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale e dell'origine del prodotto principale; sanzioni fino a 10.000 euro per gli inadempienti e una lista dei prodotti da tutelare, stilata insieme ai produttori, filiera per filiera.

L'articolo 7 ha lo scopo "pur mantenendo un adeguato regime sanzionatorio, di eliminare la rilevanza penale ad infrazioni per le quali è di norma da escludere il fatto intenzionale e che non comportano rischi per la salute sia umana che animale". Le sanzioni restano invece molto elevate in caso di comportamenti fraudolenti.