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PROROGA PARZIALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

PROROGA PARZIALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto mille proroghe rinvia al 16 maggio 2009 solo alcuni obblighi a carico del datore di lavoro. Dal 1 gennaio di quest'anno la valutazione dei rischi deve essere integrata con alcuni dati specifici sui lavoratori con particolare riferimento alle lavoratrici in gravidanza. Un rinvio mirato e un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro. Il "mille proroghe" (decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 207 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) rinvia infatti di cinque mesi il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro: slittano a maggio di quest'anno alcuni adempimenti a carico del datore di lavoro, ma si confermano implicitamente altri obblighi già previsti dal Testo Unico e quindi in vigore dal 1 gennaio 2009.

Gli adempimenti, in vigore e rinviati, riguardano essenzialmente la valutazione dei rischi presenti nella realtà di lavoro a carico del datore di lavoro. Eccoli nel dettaglio:

Adempimenti prorogati al 16 maggio 2009
I datori di lavoro avranno tempo sino al 16 maggio 2009 per:
1. valutare lo stress lavoro-correlato (unica valutazione di rischio oggetto di proroga)
2. assicurare una data certa al Documento di Valutazione dei Rischi.
Slittano inoltre di cinque mesi:
1. l'obbligo di comunicare all'INAIL a fini statistici i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
2. il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).

Gli obblighi in vigore dal 1 gennaio 2009
Il 1 gennaio 2009 è entrato l'obbligo di:
1. integrare il documento di valutazione dei rischi con i dati riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, la differenza di sesso tra i lavoratori, l'età e la provenienza da altri Paesi. Si tratta di una valutazione più ampia rispetto a quella già richiesta dalla normativa, da rielaborare in un documento interno che dovrà anche individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedano una riconosciuta capacità professionale, esperienza e formazione.
2. comunicare al servizio di protezione e di prevenzione e al medico competente la natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la sua programmazione e l'attuazione di misure di prevenzione di protezione, i dati degli infortuni e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. munirsi di un modello di organizzazione e di gestione del lavoro con efficacia esimente da responsabilità amministrativa nei casi più gravi di violazione delle norme.

Anche quest'anno l'ANMVI organizzerà corsi di formazione per RSSP, prevenzione incendio e primo soccorso. Le date sono in via definizione e saranno comunicate non appena predisposto il materiale didattico aggiornato alle disposizioni di legge in corso di implementazione. I corsi non si terranno se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti definito dagli organizzatori.
A coloro che hanno già conseguito la qualifica di RSSP presso ANMVI è stata recapitata apposita informativa, pubblicata anche su Professione Veterinaria.
Per le consulenze sulla sicurezza sul lavoro è sempre attiva la casella anmviservizi@anmvi.it. Le consulenze rientrano nel servizio "L'Ambulatorio Chiavi in mano" per la messa in regola normativa delle strutture veterinarie. Il servizio non è gratuito.