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INTRAMOENIA, RICORSO CONTRO LOMBARDIA

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“La delibera della Regione Lombardia, che regola l’esercizio di attività libero professionale intra moenia dei VV.PP.DD. contraddice, palesemente, i principi, che devono ispirare il legislatore regionale a cui detta materia è stata devoluta ex L. n° 120 del 3.8.2007”. L’ANMVI ricorre al TAR.

Sulla delibera della Giunta della Lombardia che disciplina l’intramoenia veterinaria, l’ANMVI presenterà ricorso al TAR della Lombardia. Secondo il legale dell’associazione, Avv. Maria Teresa Semeraro “la delibera 13.06.2008 N° 744 della Regione Lombardia, contraddice, palesemente, i principi, che devono ispirare il legislatore regionale a cui detta materia è stata devoluta ex L. n° 120 del 3.8.2007”.

"A tale convincimento - continua la Semeraro - si perviene non solo esaminando quanto statuito nella predetta L. n° 120/07 ma anche prendendo atto di quanto stabilito nella subiecta materia nel D. leg.vo n° 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e nel CCNL. Il legislatore regionale ha deliberato violando la specificità della sanità pubblica veterinaria che (chi scrive ha avuto modo di affermarlo più volte) diversamente che in campo umano non persegue le medesime finalità della zooiatria svolta in regime libero professionale: mentre la prestazione medica assume il carattere pubblico o privato avuto riguardo non alla natura della prestazione in sé stessa ma allo status pubblico o privato del soggetto che la eroga, la prestazione medico veterinaria del veterinario pubblico e quella del veterinario "privato" (libero professionista) sono tra loro del tutto diversificate.
Il fine della sanità veterinaria pubblica è quello in primis di garantire mediante l'azione di prevenzione, profilassi vigilanza e controllo anche sull'attività dei veterinari privati, che la commercializzazione e la trasformazione delle carni animali e dei prodotti alimentari di origine animale risponde ai criteri fissati in sede statale e comunitaria a tutela della salute dei cittadini.
La censura che si muove alla Regione Lombardia è quella di essere intervenuta a regolare l'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici veterinari consentendo agli stessi e senza limiti territoriali di prestare assistenza zooiatrica presso allevamenti su cui gli stessi soggetti devono effettuare i controlli loro devoluti istituzionalmente.
Tale primaria e essenziale eccezione fa si che nella vigenza della delibera de qua si vada a configurare quella commistione tra controllante e controllore che è stata oggetto nel decennio passato di numerosi interventi legislative e di pareri del Consiglio di Stato che hanno riaffermati che l'esercizio di attività libero professionali dei sanitari dipendenti dal SSN trova un limite nel principio del non contrasto con i fini istituzionali.
La Regione Lombardia ha emanato un provvedimento illegittimo che non si cura di evidenziare la particolarità della materia trattata in rapporto ai principi che regolano un buon esercizio della P.A. in ambito sanitario, sacrificando alla specificità che in campo veterinario assume il limite del non contrasto il diritto dei VV.PP.DD. ad esercitare la zooiatria in ambito libero professionale".

Allegati
pdf DELIBERA DELLA LOMBARDIA.pdf