Il numero programmato per l'accesso ad alcuni corsi di laurea, fra cui quello in medicina veterinaria, non viola le norme costituzionali né i principi della convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Il Tribunale Amministrativo del Trentino ha respinto il ricorso di un partecipante che non aveva superato la prova.
La Legge 264/1999 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) -che stabilisce che l'accesso ad alcuni corsi di laurea ( fra cui quello in medicina veterinaria) deve essere programmato a livello nazionale - non viola le norme costituzionali né i principi della convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
Il Tribunale Amministrativo del Trentino ha respinto il ricorso di un partecipante al test per odontoiatria che non avendolo superato aveva chiesto di annullare gli atti. "Il diritto allo studio non può essere rifiutato a nessuno", sosteneva il ricorrente. Ma i giudici di Trento hanno dato un parere diverso.
E' manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 agosto 1999 numero 264, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e con l'articolo 2 del protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, laddove stabilisce che "il diritto allo studio non può essere rifiutato a nessuno". Lo scrutinio di legittimità costituzionale delle leggi nazionali, deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti, contenuta in altri articoli della Costituzione. Le disposizioni censurate peraltro, attengono alla programmazione degli accessi a taluni corsi di laurea, per i quali è stato reputato necessario fissare un "numero chiuso" di iscrizioni, onde garantire standard formativi adeguati, in conformità anche a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, con l'evidente intento di contenere il numero degli studenti per taluni corsi di laurea ad alta specializzazione. Tali studenti, ove l'accesso fosse liberamente concesso del tutto indipendentemente anche dalle esistenti strutture tecniche, non potrebbe usufruire di un adeguato percorso formativo.
Le Università, infine, non hanno alcuna autonomia in merito ai contenuti ed alle modalità di espletamento delle prove concorsuali per l'ammissione ai corsi di studio definiti dalla vigente normativa in materia di programmazione nazionale. In particolare, i posti disponibili per sede, la tipologia delle prove d'esame, i punti ed i criteri per l'elaborazione della graduatoria finale non formano oggetto di potestà discrezionale da parte dei singoli Atenei, chiamati invece a rispondere delle eventuali violazioni concernenti gli adempimenti procedurali connessi al concorso. (Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Del Trentino - Trento - 11 giugno 2008 numero 145 - fonte: mondolegale.it)