Chiarimenti dal Ministero sulle modalità e sui tempi di vaccinazione nei confronti della rabbia nei cuccioli. Indicazioni per una movimentazione rispettosa delle norme comunitarie, con particolare riguardo agli scambi commerciali tra Paesi Membri. "
Non possono essere introdotti in Italia animali vaccinati nei confronti della rabbia prima dei tre mesi di età, per i quali, nonostante sia previsto dalle specifiche indicazioni del prodotto immunizzante autorizzato utilizzato, non sia stato effettuato il successivo intervento di richiamo e, qualora anche lo stesso sia stato realizzato, non siano trascorsi almeno 21 giorni dall'ultimazione del protocollo".
La precisazione è della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario che il 17 giugno scorso ha trasmesso agli Assessorati alla sanità, UVAC, PIF e al centro di referenza nazionale per la rabbia presso l'IZS di Padova, una nota di chiarimenti sulle modalità e sui tempi di vaccinazione nei confronti della rabbia nei cuccioli degli animali da compagnia e dei cani in particolare.
La Direzione ricorda una recente nota della Commissione Europea (D1HK (08) D/410843) in cui sono contenute indicazioni sulla possibilità di vaccinare i cuccioli in età inferiore ai tre mesi ai fini della loro movimentazione. In questa nota, l'Esecutivo comunitario evidenzia, inizialmente, come ogni Stato Membro possa accettare a determinate condizioni (definite nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE 998/2003) anche cuccioli di età inferiore ai tre mesi non vaccinati nei confronti della rabbia. Non viene tuttavia esclusa ai fini della movimentazione la possibilità di poter vaccinare cuccioli di età inferiore ai tre mesi qualora venga utilizzato, come già evidenziato dal Ministero della Salute ( nota dell'8 febbraio 2005) un vaccino specificamente autorizzato per tale intervento profilattico.
La Commissione richiama successivamente l'articolo 1 della decisione 2005/91/CE, in applicazione del quale la prima vaccinazione nei confronti della rabbia può essere considerata valida, ovviamente anche ai fini della movimentazione degli animali soltanto 21 giorni a far data del completamento del protocollo vaccinale previsto dalle specifiche indicazioni tecniche poste dal fabbricante del vaccino utilizzato.
La nota ministeriale precisa: "nel caso di animali vaccinati prima dei tre mesi di età, la movimentazione degli stessi può essere permessa soltanto 21 giorni a far data dall'ultimazione del protocollo vaccinale previsto; ciò sta a significare che per la movimentazione di tali giovani animali, qualora il fabbricante del vaccino autorizzato utilizzato abbia specificato nelle indicazioni tecniche del presidio immunizzante, la necessità di effettuare un richiamo vaccinale nell'ambito della completa realizzazione del protocollo riferito alla prima vaccinazione, occorre che siano stati effettuati, sugli stessi, ambedue gli interventi profilattici ( il primo e il successivo richiamo) e siano trascorsi, inoltre, almeno 21 giorni da completamento del protocollo".
La Direzione conclude invitando i destinatari a predisporre con urgenza "apposita informativa per le ASL e per i soggetti interessati ai commerci in questione, rilevando nel contempo come, in caso di riscontro di irregolarità rispetto a quanto sopra richiamato, non possano essere avviate le procedure previste dalla direttiva 90/425/CE e dalla pertinente normativa nazionale".
Il Ministero ha informato le autorità competenti dei Paesi comunitari, "alle quali è stato chiesto di fornire dettagliate informazioni circa i vaccini autorizzati nei propri paesi, con particolare riferimento alle specifiche indicazioni tecniche, per l'impiego nei giovani animali".