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PROFESSIONISTA CRITICABILE NELL’ESPOSTO

PROFESSIONISTA CRITICABILE NELL’ESPOSTO
Gli esposti al consiglio dell'Ordine da parte dei clienti sono legittimi anche se contengono critiche pesanti e offese. Con un solo limite. Le espressioni usate devono essere necessarie per far capire al Consiglio dove il professionista ha sbagliato. Lo dice la Cassazione.

La Cassazione, con sentenza 16809 del 20 giugno 2008, ha stabilito che non c'è diffamazione quando si critica, anche pesantemente, il professionista oggetto di un esposto all'Ordine professionale.

Gli esposti sono infatti legittimi anche se contengono critiche pesanti e offese. Con un solo limite: le espressioni usate devono essere necessarie per far capire al Consiglio dove il professionista ha sbagliato.
Così i giudici hanno risolto il caso di un professionista che si era sentito diffamato e denigrato, mentre era semplicemente stato destinatario di critiche utili a circostanziare l'errore professionale.

Il diritto di critica e di dissenso vale anche per la prestazione d'opera intellettuale e se esercitato "nel limite della continenza" non configura il reato di diffamazione anche se le critiche sono messe per iscritto in un esposto all'Ordine. In altre parole, non eccedendo il limite di quanto strettamente necessario ad appagare il diritto di critica non si lede l'onore professionale.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf