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DEDUCIBILE ANCHE LA RICARICA DEL CELLULARE

DEDUCIBILE ANCHE LA RICARICA DEL CELLULARE
Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune norme della Finanziaria 2008. Dal nuovo regime dei minimi alle deduzioni fiscali per i professionisti. Fra queste ultime la deducibilità delle spese di telefonia.

Le spese per l'acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all'uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell'attività professionale sono deducibili nel limite dell'80% dal reddito del professionista.

Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 47/2008 dell'Agenzia delle Entrate. La circolare, pubblicata ieri, contiene una serie di chiarimenti forniti alla stampa specializzata sulla Finanziaria 2008, dalle norme sui rimborsi spese dei professionisti, al regime dei minimi, fino alla deducibilità delle spese di telefonia (art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007 - attraverso la modifica dell'art. 54, comma 3-bis, del TUIR).


L'Agenzia precisa che il limite dell'80% per la deducibilità dal reddito di lavoro professionale vale anche per le spese sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate sono deducibili trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici. Ai fini del riconoscimento della deducibilità, devono risultare la relazione con l'attività professionale, la tracciabilità della spesa a dimostrazione che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate.

Il limite dell'80% si applica sia alle spese per la telefonia fissa che per quella mobile, e vale anche per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.