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PIU’ SICUREZZA NELLE STRUTTURE VETERINARIE

PIU’ SICUREZZA NELLE STRUTTURE VETERINARIE
Il decreto di riordino della sicurezza sul lavoro estende alla quasi totalità delle strutture veterinarie l'assoggettamento agli obblighi di prevenzione. Carlo Pizzirani, coordinatore di ANMVI Servizi, fa il punto sulle principali novità introdotte dal provvedimento.

Con la rapida e definitiva approvazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, da martedì 1 aprile possiamo dire di avere un nuovo "626". Il decreto legislativo approvato da Palazzo Chigi entrerà in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà il riferimento unico ogniqualvolta si parlerà di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il testo contiene novità importanti che coinvolgeranno tutti i settori del lavoro compreso quello della veterinaria.

Spiega Carlo Pizzirani, Coordinatore di ANMVI Servizi e Direttore dei corsi organizzati dall'ANMVI per la formazione alla sicurezza: "I punti più importanti che ci riguardano iniziano con l'art. 2 che inserisce tra i "lavoratori" anche gli associati e precisa, se mai ce ne fosse stato bisogno, che indipendentemente dalla tipologia contrattuale chi svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro è equiparato ad un lavoratore, come pure il tirocinante. Questo cambiamento allarga alla quasi totalità delle strutture veterinarie esistenti in Italia il doversi assoggettare alle nuove norme, mentre la legislazione precedente escludeva gli studi associati dall'obbligo del rispetto delle leggi sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro".

L'art. 29 riguarda la stesura del documento di valutazione dei rischi. "Questo articolo - aggiunge Pizzirani- permette quindi ancora ai veterinari la possibilità di procedere all'autocertificazione ma esprime una scadenza oltre la quale non potremo più essere esentati dalla stesura del complesso documento cosiddetto Piano Programmatico nel quale rientra anche la valutazione dei rischi".

L'art. 34 permette ancora al datore di lavoro di poter svolgere direttamente i compiti di RSPP 8 Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione), formandosi con un corso della durata minima di 16 ore. Viene introdotta la novità dell'obbligo dell'aggiornamento anche per il datore di lavoro che ha già conseguito il titolo di RSPP dovrà avere cadenza triennale.

Un'altra novità è rappresentata nel Capo IV del Titolo VIII che tratta della protezione dei lavoratori sottoposti al rischio di esposizione a campi elettromagnetici. "Nel nostro settore - conclude Pizzirani- sono ormai relativamente numerose le strutture che eseguono esami specialistici tipo la risonanza magnetica e quindi in questi ambiti lavorativi si dovrà procedere nel rispetto di quanto previsto dagli articoli dal 206 al 212".

Per quanto concerne tutti gli altri rischi da valutare, quello chimico, fisico, cancerogeni mutageni, movimentazione manuale dei carichi ed esposizione ai videoterminali, norme del primo soccorso, antincendio ed evacuazione non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto già era stato previsto dal 626/94 e decreti successivi.

Allegati
pdf DECRETO SICUREZZA SUL LAVORO 1 APRILE 2008.pdf